Il Dl Energia cambia la definizione di ristrutturazione edilizia

Permesso di costruire allargato alla ricostruzione, con aumento di volume, di edifici in aree tutelate ex lege

di Mariagrazia Barletta

Demolizione e ricostruzione di immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica dalla legge possibile con permesso di costruire se si prevedono modifiche della sagoma, dei prospetti o del sedime o anche incrementi di volume. È stato approvato un emendamento al decreto Energia che modifica la definizione che il testo unico (Dpr 380 del 2011) dà di ristrutturazione edilizia e allarga il permesso di costruire agli interventi di demolizione e costruzione di edifici situati in aree sottoposte per legge a vincolo paesaggistico anche qualora vi siano un incremento di volume e modifiche alla sagoma, ai prospetti o al sedime.

Il riferimento è alle aree mutuate dall'elenco della legge 431 del 1985, ossia quelle che oggi sono ricomprese nell'articolo 142 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio: le fasce costiere e le rive dei laghi per una profondità di 300 metri, le rive dei corsi d'acqua per una fascia di 150 metri, i boschi e e le foreste e i terreni montani eccedenti i 1200 metri di altitudine, per gli Appennini e le montagne delle Isole, i 1600 metri per le Alpi. E poi: i vulcani, i parchi e le riserve regionali, le zone di interesse archeologico, etc..

La modifica - va premesso - è inserita nel testo del Dl Energia (Dl 17 del 2022) approvato dalle Commissioni Ambiente e Attività produttive alla Camera e sul quale è stata votata ieri (12 aprile) la questione di fiducia (422 voti favorevoli e 54 contrari). Il Ddl di conversione, ottenuto il via libera definitivo di Montecitorio (atteso oggi), passa all'esame del Senato (va convertito, pena la decadenza del Dl, entro il 30 aprile).

Come cambia la definizione di ristrutturazione edilizia

Nelle aree sottoposte a vincolo per legge, gli interventi di demolizione e costruzione e quelli di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia anche laddove non siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e siano previsti incrementi di volumetria. Dunque, l'obiettivo è rendere possibili tali interventi nelle aree tutelate per legge.

Ecco come cambia la seconda parte (articolo 3, lettera d) del Testo unico dell'Edilizia):
In rosso, la modifica apportata dall'emendamento approvato alla Camera
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

Di conseguenza, viene anche modificato l'elenco degli interventi sottoposti al permesso di costruire. Tra i quali - se l'emendamento verrà confermato - saranno dunque ricompresi gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica dalla legge, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.

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