Da gennaio 2023, per lavori di importo superiore a 516mila euro, si accede al Superbonus, nonché ai bonus cosiddetti «minori» per i quali si richiede lo sconto in fattura o si opta per la cessione del credito, solo se l'impresa esecutrice è in possesso di attestazione Soa. A prevederlo è il Ddl di conversione del Dl Energia 2 (decreto 21 del 2022) che oggi, 12 maggio, è stato approvato al Senato. La novità può essere considerata definitiva, nonostante manchi l'ultimo passaggio parlamentare, molto breve, che avrà luogo alla Camera, la quale non avrà tempo per apportare ulteriori modifiche al provvedimento (da convertire, pena la decadenza, entro il 20 maggio).
La nuova disposizione vale per il Superbonus e non solo, si applica anche ad altri bonus quando si opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Gli altri bonus sono quelli cosiddetti «minori», ossia: le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, l'ecobonus, il sismabonus, il bonus facciate, le detrazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica elettrica e lo sgravio del 75% per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche.
Dunque, dal 1° gennaio 2023, se i lavori supereranno l'importo di 516mila euro, si potrà beneficiare dei bonus citati solo se l'impresa esecutrice è in possesso dell'attestazione Soa, ossia la certificazione obbligatoria per le imprese che partecipano agli appalti pubblici di importo superiore a 150mila euro, rilasciata da una società organismo di attestazione, dunque autorizzato e vigilato dall'Anac, l'Autorità Anticorruzione. Un iter, quello dell'attestazione, che - va ricordato - serve a certificare che l'impresa abbia i requisiti di qualificazione per partecipare alle gare pubbliche, relativamente a determinate categorie di lavori.
L'obiettivo del normatore è far sì che i lavori che beneficiano di risorse pubbliche siano eseguiti da imprese qualificate. La norma inserita nel Dl Energia 2 prevede anche una sorta di periodo transitorio: dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno dello stesso anno possono eseguire i lavori agevolati tramite Superbonus e bonus minori anche le imprese che al momento della firma del contratto di appalto abbiano già sottoscritto, con una società organismo di attestazione qualificata, un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione Soa.
Le nuove disposizioni non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Energia 2, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa (ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile) anteriore alla data di entrata in vigore della legge Energia 2.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
pubblicato il: