Sono prorogati di un anno i termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire rilasciati (o formatisi) entro il 31 dicembre 2022. Il differimento, introdotto per fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento dei materiali e il caro-prezzi, vale però solo se i termini di inizio e di ultimazione dei lavori non sono già decorsi nel momento in cui l'interessato comunica al Comune di volersi avvalere della proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto con eventuali nuovi strumenti urbanistici nel frattempo sopraggiunti o con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
Slittano di un anno anche i termini delle Scia (Segnalazioni certificate di inizio attività), delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. A prevederlo è la legge di conversione del Dl Energia 2 (battezzato anche Dl Anti-Rincari), ossia del Dl 21 del 2022. Il via libera definitivo, sul testo su cui è già stata votata ieri la questione di fiducia, è atteso oggi 19 maggio in Aula alla Camera. Infine manca l'ultimo passaggio prima dell'entrata in vigore: la pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta ufficiale.
Il testo dell'articolo 10-septies contenente le proroghe
La proroga di un anno dei termini si applica anche ai permessi di costruire e alle Scia già oggetto di proroga sulla base dell'art. 15, comma 2, del Tue, ossia per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Si può inoltre beneficiare della proroga anche nel caso di permessi di costruire i cui termini siano già stati prorogati per effetto dell'art. 10, comma 4 del D.L. 76/2020. Si tratta di una misura che, in tempi di pandemia, ha fatto slittare di un anno e di tre anni, rispettivamente i termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire rilasciati fino al 31 dicembre 2021.
Arriva la proroga di un anno anche del termine di validità, nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione (di cui all'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) e da accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché non in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
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