Il Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) e l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) hanno messo a punto una mini-guida per supportare imprese, professionisti e committenti nell'applicazione delle norme specifiche in materia di sicurezza nei cantieri che beneficiano dei bonus edilizi.
Oltre a riassumere le principali disposizioni di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili e a ricordare i diversi obblighi che coinvolgono le varie figure che operano in un cantiere, il documento reca una serie di Faq.
Viene ricordato, ad esempio, quali sono le le gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro che costituiscono condizione per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività. Un aspetto di non poco conto, considerando che la disciplina delle gravi violazioni, insieme all'inasprimento delle relative sanzioni, è stata modificata di recente con il Dl Fiscale (Dl 146 del 2021) che ha riscritto l'articolo 14 e l'allegato I del Dlgs 81 del 2008. Per le gravi violazioni, come la mancata redazione del Dvr, del Pos e del piano di emergenza, la mancata fornitura dei Dpi contro le cadute dall'alto, il mancato addestramento, etc.., scatta il provvedimento cautelare della sospensione dell'attività, senza che ci sia più bisogno della reiterazione della violazione.
Il documento Cni-Ance ricorda inoltre che l'Inl con nota n. 1231/2022 del 23 febbraio, «ha individuato, quali destinatari degli interventi ispettivi, i cantieri edili che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (bonus facciate), nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni o 110%). Gli accertamenti saranno indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all'edilizia, comunque denominati».
Diverse le indicazioni di ordine pratico contenute nel documento che, tra l'altro, ricorda che anche l'installazione di linee vita e, più in generale, di sistemi di sicurezza permanenti può rientrare negli sgravi dei bonus edilizi, se strettamente connessa alla realizzazione degli interventi agevolati.
«I bonus riconosciuti, in generale, per l'esecuzione di interventi di recupero edilizio spettano anche per eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili; l'installazione di sistemi di sicurezza permanenti, quali i sistemi anticaduta, rientrano pertanto nelle lavorazioni complementari all'intervento principale; sarà competenza del tecnico incaricato attestare che il costo sostenuto per l'installazione di tali sistemi è strettamente correlato all'intervento oggetto dei bonus».
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