È ammissibile l'attivazione del soccorso istruttorio per acquisire le polizze professionali dei componenti di un Raggruppamento temporaneo di professionisti (Rtp) al fine di verificarne l'adeguatezza rispetto alle prescrizioni del disciplinare, nonché per regolarizzare eventuali carenze e/o incompletezze delle polizze degli operatori raggruppandi, a condizione che la data di costituzione della polizza (o delle polizze) sia antecedente alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, trattandosi di un requisito di partecipazione di natura economica.
Ad affermarlo è l'Anac, l'Autorità anticorruzione con parere di precontenzioso 290 del 2022 che fa seguito ad un'istanza di parere per la risoluzione delle controversie inviata da un comune del Foggiano in relazione ad una gara per l'affidamento di un appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di infrastrutture per risorse idriche.
L'Anticorruzione innanzitutto ricorda i contenuti di una modifica che il Dl Semplificazioni (Dl 76 del 2020) ha apportato al codice degli Appalti. Il "nuovo" comma 5-bis dell'articolo 83 prevede che la valutazione circa l'"adeguatezza" della copertura assicurativa sia condotta dalla stazione appaltante sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. «La novella, inoltre, chiarisce che - ricorda l'Anac -, ai fini del rispetto del requisito, non è necessario che il massimale della polizza sia adeguato al valore della base d'asta già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ritenendo sufficiente un impegno della compagnia assicurativa ad adeguare il massimale nel caso in cui l'operatore economico risulti aggiudicatario».
Per rispondere alla stazione appaltante che, dunque, cercava risposte sull'ammissibilità del soccorso istruttorio per regolarizzare gli importi delle polizze professionali possedute dai componenti di un Rtp indicato da un'impresa come esecutore dei servizi di progettazione oggetto di appalto, l'Anac richiama alcuni precedenti dell'Autorità e della giurisprudenza che depongono per l'ammissibilità del soccorso istruttorio per regolarizzare incompletezze e/o irregolarità della polizza professionale, ferma restando la necessità che la data della sua costituzione sia antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Tra i precedenti vi è la delibera Anac n. 772 del 4 settembre 2019, secondo cui il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per acquisire una polizza diversa da quella originariamente prodotta, ritenuta non adeguata a coprire gli eventuali danni derivanti dall'esecuzione dell'appalto. E questo perché il soccorso istruttorio non è ammesso per acquisire ex post un requisito di partecipazione. Vi è poi la sentenza del Tar Lombardia, Milano, del 6 ottobre 2017, n. 1906, secondo cui l'incompletezza dell'impegno a presentare una polizza professionale non può comportare l'automatica esclusione dalla gara, bensì l'obbligo per la stazione appaltante di attivare il procedimento di soccorso istruttorio. Ed ancora, la sentenza del Tar Lombardia, Brescia, del 27 febbraio 2017, n. 282, che, in caso di presentazione di una polizza con importo inferiore a quello a base di gara, consente la richiesta di un incremento del massimale in caso di aggiudicazione.
In conclusione, è ammissibile l'attivazione del soccorso istruttorio per acquisire le polizze professionali dei componenti di un Rtp al fine di verificarne l'adeguatezza rispetto alle prescrizioni del disciplinare, nonché per regolarizzare eventuali carenze e/o incompletezze delle polizze degli operatori raggruppandi. Nel caso di Rtp, l'ammissione alla gara è, in ogni caso, subordinata alla verifica (che spetta alla Stazione appaltante) del possesso della copertura assicurativa da parte del raggruppamento nel suo complesso, secondo una delle due opzioni previste nel bando-tipo Anac n. 3.
Secondo il bando-tipo n.3, il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, e, a tal fine, si può far riferimento alla somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento (in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue) oppure ad un'unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.
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