Se il soppalco non ha parti realizzate in cemento tali, per il loro peso specifico, da incidere sull'assetto strutturale del fabbricato, non occorre l'autorizzazione sismica. Sono le conclusioni cui giungono i giudici del Consiglio di Stato nella recente sentenza 6835 del 2022.
A scomodare il Consiglio di Stato, dopo la pronuncia del Tar che aveva ritenuto inammissibile il ricorso per «difetto dell'interesse a ricorrere», era stata una cittadina dell'isola di Procida che contestava la legittimità dei lavori di trasformazione del lastrico solare in terrazzo e la costruzione di un soppalco interno realizzati all'interno di un complesso immobiliare del XVII secolo. I lavori erano stati regolarmente autorizzati con permesso di costruire e avevano ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, ma, secondo la ricorrente, sarebbe stata necessaria anche l'autorizzazione sismica. Secondo l'appellante, infatti, i lavori erano tali da incidere sulla staticità del fabbricato di sua proprietà così da accrescere il rischio sismico.
Di contrario parere i giudici del Consiglio di Stato, secondo cui «non emergono elementi sufficienti che denotino che l'intervento edilizio descritto in atti necessiti della previa autorizzazione sismica». Depone in tal senso - si legge nella pronuncia - anche la formulazione dell'art. 94 bis del Tu Edilzia, che «prevede l'obbligo della preventiva autorizzazione sismica solo per gli interventi definiti "rilevanti"».
La pronuncia del Consiglio di Stato riprende anche il giudizio cautelare promosso innanzi al Tribunale di Napoli, in sede civile, sfociato nell'ordinanza in data 28 settembre 2021 con cui il Gm ha recepito le conclusioni del Ctu secondo cui «non si rinvengono, allo stato, con riferimento sia alla proprietà ricorrente che resistente particolari e/o evidenti segnali fessurativi che possano rappresentare una sofferenza della struttura muraria che possa lasciar intendere, allo stato una compromissione della staticità dell'insieme e un pericolo concreto e attuale alle abitazioni dei ricorrenti».
«Viene in evidenza la stessa consistenza delle opere (trasformazione del lastrico solare in terrazzo e soppalco interno) che non consente di cogliere con intuitiva evidenza, ma al contrario di escluderla, la possibile ricaduta dell'intervento sull'equilibrio statico del fabbricato, che pertanto sfugge all'alveo applicativo della norma invocata (l'articolo 94-bis del Tu Edilizia, nda)», affermano i giudici amministrativi. «Il soppalco in questione presenta, in effetti, delle caratteristiche che consentono di escludere l'utilizzo di materiali cementizi», si legge ancora nella pronuncia.
Il soppalco, dalle perizie agli atti, risulta realizzato nel vano voltato, e realizzato in legno e ferro (dimensioni 3,50 x 4,65 m). Più nel dettaglio, la struttura portante risulta costituita da un'orditura principale in travi ad U IPE 140, da un'orditura secondaria in n. 6 travi a doppio T Ipe120 con soprastante tavolato in lamellare di abete (spessore 3 cm), nonché da una scala leggera di collegamento con tipologia strutturale similare al soppalco (scatolari e legno), il cui peso è di circa 0. 90 KN/mq.
«È quindi di tutta evidenza - concludono i giudici -, che non sono descritte parti in cemento che, per il loro peso specifico, possono verosimilmente incidere sull'assetto strutturale del fabbricato». Dunque l'autorizzazione sismica non è necessaria e l'appello, ritenuto infondato, viene respinto.
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