Dopo la risposta dello scorso 6 settembre, arrivano nuove conferme dall'Agenzia delle Entrate sulle ampie possibilità di fruire del bonus al 75% per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche introdotto con la legge di Bilancio 2022.
Ne beneficiano gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, ribadisce l'amministrazione finanziaria con le risposte agli interpelli numero 455 e 456. Per l'accesso al bonus, è necessario che gli interventi riguardino edifici esistenti e che si rispettino i criteri previsti dal decreto del ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Stando alle risposte, se rispetta i requisiti di legge, anche un palazzetto dello sport fruisce dell'agevolazione per interventi da realizzare con l'obiettivo di rendere fruibile l'impianto sportivo anche alle persone disabili.
Nelle risposte viene anche ricordato che rientrano nel campo soggettivo di applicazione del bonus, le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
«Tali soggetti - viene precisato dalle Entrate - devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio».
La convenzione per la gestione di un impianto sportivo è, ad esempio, ritenuta - afferma l'Agenzia delle Entrate - un titolo idoneo, che consente al gestore di fruire del bonus al 75%.
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