Il condomìnio sottoposto a vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42 del 2004), che effettua interventi cosiddetti "trainati", beneficia del Superbonus, nella misura del 110%, fino a tutto il 2023. È quanto chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 462 del 2022.
Il Dl Rilancio - va ricordato - consente l'acceso al Superbonus agli interventi "trainati" effettuati su edifici sottoposti a vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche in assenza di interventi "trainanti", purché sia assicurato il salto di due classi energetiche delle unità immobiliari.
Più nel dettaglio, come come chiarito dalle circolari 24/E del 2020 e 30/E del 2020, se - per effetto dei vincoli ai quali l'edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali - non è possibile effettuare neanche uno degli interventi "trainanti", il Superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi "trainati" quali, ad esempio, la sostituzione degli infissi o la realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti; in tale caso, la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche va effettuata con riferimento a ciascuna unità immobiliare e l'asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
Quanto alle scadenze relative agli interventi realizzati su immobili vincolati, una delle ultime maxi-circolari dell'Agenzia delle Entrate (la 23/E del 2022) ha chiarito che il termine ultimo per fruire del Superbonus è quello previsto per gli interventi «effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio».
Di conseguenza, il condomìnio vincolato, per la realizzazione degli interventi "trainati" beneficia del Superbonus nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
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