Servizi di architettura e ingegneria: il calcolo dettagliato dei compensi va sempre incluso nella documentazione di gara

La massima nell'atto dell'ANAC a firma del presidente Busia

di Mariagrazia Barletta

Le modalità di calcolo dei corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria devono sempre essere riportate nella documentazione di gara. L'obbligo è diretto corollario del principio di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, oltre che del principio dell'equo compenso. A ribadirlo è l'Anac, l'autorità Anticorruzione, con atto firmato dal presidente Giuseppe Busia.

L'intervento era stato sollecitato dal Consiglio nazionale degli Ingegneri (Cni) con un esposto con cui venivano segnalate alcune criticità in merito all'avviso di manifestazione di interesse pubblicato dall'Istituto autonomo Case popolari della provincia di Siracusa. Oggetto dell'avviso era una procedura negoziata per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e della redazione del Psc per i lavori di ristrutturazione edilizia di due immobili.

Due le criticità rilevate dal Cni e confermate dall'Anac. La prima riguarda l'affidamento congiunto della progettazione per i due edifici, non collegati, e dunque la mancata previsione di suddivisione in lotti. La seconda riguarda la mancanza, nella documentazione di gara, di un documento che andasse a dettagliare il procedimento utilizzato per calcolare il compenso del professionista, facendo riferimento al Dm Parametri (Dm 17 giugno 2016).

Anac, atto del presidente 1363/2022

Suddivisione in lotti derogabile, ma motivando le ragioni

La suddivisione in lotti costituisce uno strumento posto a tutela della concorrenza, perché ha l'obiettivo di garantire l'accesso al mercato delle piccole e micro imprese.

Nonostante tale principio di base, l'Anac ricorda che l'articolo 51 comma 1 del Codice degli appalti prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di derogare alla suddivisione in lotti dell'appalto motivando le ragioni nel bando di gara o nella lettera di invito. Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, la suddivisione in lotti non costituisce un principio assoluto ed inderogabile, trovando riconoscimento «la possibilità di evitare tale suddivisione a seguito di una motivazione articolata che giustifichi la scelta operata» (Consiglio di Stato, sez. III, 28.12.2020 n. 8440).

Va però prestata attenzione anche al rischio frazionamento, ossia alla suddivisione in lotti praticata in modo artificioso per tenersi al di sotto della soglia comunitaria ed applicare procedure meno competitive. 

La suddivisione in lotti - ribadisce l'Authority - si pone «in funzione di dialettica contrapposizione con l'espresso divieto di artificioso frazionamento dell'oggetto dell'appalto. In altri termini, il frazionamento in lotti appare consentito fino al limite del divieto volto a evitare elusioni della disciplina comunitaria da parte delle stazioni appaltanti che potrebbero suddividere un unico contratto di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, al fine di ottenere lotti di valore inferiore, che astrattamente potrebbero essere aggiudicati con procedure meno competitive di quelle previste per i contratti "sopra soglia"».

«Al fine di evitare un ricorso elusivo all'istituto della suddivisione in lotti, l'art. 35 comma 9 del Codice dispone che in caso di appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'importo da porre a base di gara è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti», viene ancora rimarcato nel documento.

Il procedimento per il calcolo dei compensi deve far parte della documentazione di gara

Quanto alle modalità di calcolo dei compensi da porre a base di gara, l'Anac richiama innanzitutto i contenuti dell'art. 24, comma 8 del Codice, che sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, quale criterio o base di riferimento per l'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento e ciò, al fine di evitare che le stesse possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria e non conformi al principio dell'equo compenso.

«Per tale ragione - viene ancora ribadito -, deve essere riportato nell'elaborato allegato agli atti di gara il procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei compensi da porre a base di gara, dal quale risulti altresì che le tabelle ministeriali siano state assunte a primo parametro di riferimento per il calcolo degli stessi».

Ne consegue che, «per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara».

«Alla luce di quanto detto - conclude l'Anac -, perciò, è chiaro come l'obbligo sancito dall'art. 24, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016 sia un diretto corollario del principio di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, oltre che del principio dell'equo compenso, per cui le modalità di calcolo dei corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria, devono sempre essere riportate nella documentazione di gara».

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