La circolare 33/E dell'Agenzia dell'Entrate (di cui è stata pubblicata l'errata corrige), oltre a contenere i chiarimenti sul tema della responsabilità solidale e del concorso in violazione per dolo o colpa grave, oltre a spiegare come gestire eventuali errori commessi nel comunicare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ritorna sul tema del Sal al 30% per le villette che beneficiano del Superbonus al 110%.
Nel caso si sia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, per dimostrare di aver raggiunto il 30% dei lavori al 30 settembre e fruire della proroga al 31 dicembre 2022, occorre la sola attestazione con cui il tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30% del Sal, giacché questa assorbe qualsiasi altro tipo di certificazione necessaria a dimostrare l'effettiva realizzazione dei lavori. È quanto si legge nella circolare 33/E. Dunque, secondo l'Agenzia delle Entrate, non server alcuna documentazione suppletiva, come aveva invece affermato la Commissione consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Una rassicurazione, questa, di non poco conto, considerando le prove con appositi video richiesti ai professionisti e che hanno riscosso forti e diffuse critiche.
Un'altra indicazione riguarda l'inizio dei lavori. «In assenza di ulteriori indicazioni nella norma riferite alla data di inizio degli interventi - scrive l'Agenzia delle Entrate -, è possibile fruire del Superbonus anche nell'ipotesi in cui gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche siano iniziati dal 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data».
Infine, per dimostrare il raggiungimento del Sal al 30% entro il 30 settembre 2022, i contribuenti - viene ricordato nella circolare - possono scegliere se calcolare tale percentuale considerando solo gli interventi che beneficiano del Superbonus oppure includere anche altri lavori non ammessi a tale agevolazione.
«Essendo facoltà (e non obbligo) per le persone fisiche includere nel computo anche i lavori non oggetto del Superbonus, il raggiungimento al 30 settembre della percentuale del 30% dell'intervento ammesso al Superbonus rende superfluo includere nel predetto computo anche i lavori non agevolabili», scrive l'amministrazione finanziaria nella precisazione che, seppure arrivi in ritardo rispetto alla data del 30 settembre, può servire per verificare di non aver commesso errori.
Il concetto viene poi spiegato ed approfondito con un esempio. Nel caso di un intervento complessivo di costo pari a 100mila euro di cui 60mila per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia e 40mila euro di spese per interventi ammessi al Superbonus, è possibile fruire del 110% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, lavori pari a 12mila euro.
Ai fini della proroga, non occorre dimostrare di aver anche pagato l'importo corrispondente al 30% dei lavori, l'importante è che la realizzazione degli stessi abbia raggiunto tale percentuale.
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