Appalti, imposte non pagate: il Mef dice quando scatta il cartellino rosso

di Mariagrazia Barletta

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell'Economia che indica i criteri che determinano l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate.

Secondo il Codice dei contratti (art. 80), un operatore economico può «essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali». Toccava poi ad un decreto del ministero dell'Economia stabilire il perimetro delle «gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale» che determinano l'esclusione dalle gare.

Ora il decreto (Dm 28 settembre 2022) è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 12 ottobre.

Il Dm Mef 28 settembre 2022

Quando si ha violazione grave

Dunque, le violazioni da cartellino rosso si hanno con la notifica di atti impositivi e di cartelle esattoriali per mancato pagamento di tasse e imposte. Queste violazioni si ritengono gravi se l'importo da corrispondere, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto.

«Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico». In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35mila euro.

Quando la violazione è non definitivamente accertata

La violazione grave si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

Tali violazioni non determinano l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è «intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa».

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