L'inserimento nel progetto edilizio di tutte le installazioni contenenti le reti in fibra ottica deve essere a cura del responsabile tecnico dell'impresa, debitamente abilitato, che deve rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto, senza la quale non può essere presentata la segnalazione certificata di agibilità.
Con una modifica al Dm 37 del 2008 viene individuato il soggetto responsabile per la progettazione degli impianti multiservizio, quelli che negli edifici residenziali gestiscono servizi come: la televisione centralizzata, la telefonia, i dati a banda larga e ultralarga, il segnale terrestre e satellitare, il video citofono, etc.., ognuno dei quali è dotato di una sua infrastruttura in fibra ottica.
La modifica del regolamento sugli impianti interni agli edifici è affidato al decreto del ministero dello Sviluppo economico del 29 settembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 13 dicembre (in vigore dal 28 dicembre 2022). Più nel dettaglio, il nuovo Dm va a integrare e rettificare il decreto 37 del 2008 per aggiornarlo rispetto agli obblighi di previsione delle cosiddette «infrastrutture fisiche multiservizio» sanciti dall'articolo 135 bis del Tu dell'Edilizia (Dpr 380 del 2001). Articolo che ha recepito la direttiva europea 2014/61/Ue stabilendo alcuni obblighi per l'infrastrutturazione digitale degli edifici a partire dal 1° luglio 2015.
In particolare, l'obbligo operativo dal 1° luglio 2015 riguarda le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione profonda assentiti tramite permesso di costruire, in occasione dei quali è necessario realizzare un impianto multiservizio in fibra ottica.
Il nuovo Dm innanzitutto agisce sul campo di applicazione del Dm 37, riscrivendo la lettera b del comma 2, articolo 1, ricomprendendovi «gli impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti».
Inoltre affida al responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per tali tipologie di impianti, la responsabilità per «l'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa rilascia una dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide Cei 306-2, Cei 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati in cui sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di agibilità.
Il testo del Dm 29 settembre 2022 in vigore dal 28 dicembre
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