Spetta un compenso aggiuntivo al direttore dei lavori che, in ottemperanza alle norme sul caro-materiali, adotta lo Stato di avanzamento dei lavori (Sal) applicando i prezzari aggiornati o, in mancanza di questi, riconosce l'incremento immediato del 20%?
La soluzione al quesito di una stazione appaltante arriva dal servizio di supporto giuridico del ministero delle Infrastrutture che rimanda ad una precedente risposta sempre del Mit e al comunicato del presidente dell'Anac dello scorso 8 novembre.
Servizio giuridico del Mit, risposta n.1587 del 2022
Il quesito fa riferimento al meccanismo della compensazione dei prezzi disposto con l'articolo 26 del Dl 50 del 2022 per far fronte al caro-materiali e all'impennata dei prezzi subìta dai carburanti e dai prodotti energetici. In particolare, per le gare di lavori con termine di presentazione delle offerte scaduto entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori, relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati o, in mancanza di questi, facendo scattare l'incremento del 20% immediato disposto dalla stazione appaltante.
Dunque, per le prestazioni connesse all'adeguamento ai nuovi prezzi, al direttore dei lavori va corrisposto un incremento del corrispettivo contrattualmente definito? Il servizio di supporto giuridico del Mit, come si diceva, rimanda al comunicato dell'Anac, secondo il quale l'aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori richiesto dalla stazione appaltante per far fronte alle disposizioni sul caro-materiali, va considerato come prestazione aggiuntiva rispetto a quelle individuate in sede di gara e come tale va remunerata. Significa - secondo l'Anac - che al direttore dei lavori va corrisposto un compenso aggiuntivo per «le ulteriori attività effettivamente svolte» e questo vale anche se l'appalto è a corpo.
Dunque, dall'Anticorruzione arriva una prima delucidazione. L'altra va ricercata - secondo gli esperti del Mit - nella risposta 1371 del 2022 resa a giugno dallo stesso servizio di supporto del ministero di Porta Pia. Secondo la risposta n. 1371, «il meccanismo compensativo previsto dalla norma riconosce un adeguamento dei prezzi, con relativa adozione dello stato di avanzamento dei lavori, emissione del certificato di pagamento e corresponsione del relativo pagamento, unicamente con riguardo alla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore, non essendo, invece, previsto alcun adeguamento dei corrispettivi dovuti per servizi».
In parole povere, seppure l'importo dei lavori cambi per effetto dell'applicazione dei prezzari aggiornati o dell'aumento automatico del 20%, il compenso del direttore dei lavori non va riparametrato. Significa che la sua parcella non va ricalcolata tenendo conto del nuovo, e più alto, importo dei lavori.
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