Il commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dai terremoti che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 in Italia Centrale ha presentato a Camerino il testo unico per la ricostruzione privata, che, contestualmente, è stato pubblicato sul sito della struttura commissariale insieme alla relativa relazione illustrativa.
Il testo, che andrà in vigore dal prossimo 1° gennaio, raccoglie in 131 articoli e 15 allegati oltre 550 disposizioni e 65 allegati contenuti in 61 Ordinanze che vengono contestualmente abrogate.
• Il testo unico
• La relazione illustrativa
Di rilievo è l'articolo 2 che anticipa il principio giuridico fondamentale della conformità degli interventi all'edificio preesistente legittimo e alle norme edilizie vigenti, che supera il vincolo della "doppia conformità", «producendo una forte semplificazione della fase istruttoria delle domande di contributo e degli adempimenti necessari, a cominciare dal fatto che gli interventi conformi non necessitano di autorizzazioni particolari», assicura una nota della struttura commissariale.
La stessa nota ne elenca le principali novità, individuate nella parte seconda del Testo unico, nella misura in cui si introducono misure relative ai beneficiari del contributo per la ricostruzione, finora riservato alle persone fisiche e alle imprese che avevano diritti reali sugli immobili danneggiati, e ora accessibile anche ai comuni e agli enti pubblici che dovessero acquisire le proprietà di questi immobili. Si consente ad esempio ai comuni di subentrare ai proprietari irreperibili o inerti al fine di "completare la ricostruzione", eliminando situazioni di pericolo ed evitando il degrado del tessuto urbano. Altre norme consentono agli enti pubblici di subentrare su delega dei proprietari o, in via definitiva, trascorsi dieci anni dagli eventi sismici.
Vengono completate - rileva sempre la nota della struttura commissariale - le fattispecie degli edifici ammissibili al contributo, considerando anche le pertinenze esterne adibite a ricovero di mezzi e materiali, o le pertinenze inagibili di edifici agibili, ed altri edifici a fronte di una asseverazione certificata del tecnico relativa all'utilizzabilità dell'edificio. Soprattutto, possono essere finanziati quegli immobili che fanno parte di aggregati e la cui riedificazione risulta essenziale per garantire la solidità strutturale, ma anche per preservare l'aspetto del tessuto urbano.
Si disciplina la possibilità di creare super-consorzi per ricostruire unitariamente borghi e frazioni e vengono introdotte nuove norme per agevolare la demolizione degli edifici danneggiati che costituiscono pericolo, o ostacolano la ricostruzione di altri edifici. Tali immobili devono essere demoliti dai proprietari che potranno beneficiare di un contributo, diverso da quello concesso per la ricostruzione, o dal Comune, con diritto di rivalsa sui proprietari.
Le procedure previste dall'Ordinanza 100, che hanno prodotto una semplificazione ed un'accelerazione delle pratiche di contributo (il tempo medio di concessione - si legge nella nota - è passato da 550 giorni medi nel 2019 a 130 giorni medi nel 2022), confermate e rafforzate, vengono rese obbligatorie per tutti gli interventi su singoli edifici fino all'importo di 1 milione di euro, fino a 5 milioni di euro per gli aggregati e 15 milioni di euro per i condomini applicandosi così alla stragrande maggioranza degli edifici danneggiati.
La parte quarta del Testo si occupa della programmazione e della pianificazione urbanistica, stabilendo che la ricostruzione degli edifici conformi al preesistente è sempre possibile, e non richiede preventivi atti di pianificazione. Non si tratta infatti di ricostruire nuovi centri o consumare nuovo suolo, ma di ricostruire in larga misura ciò che era esistente.
Viene semplificata anche la ricostruzione degli edifici per i quali ci sia l'esigenza di una lieve traslazione dalla vecchia area di sedime, o per le delocalizzazioni parziali, attraverso l'innovativo strumento del permesso di costruire convenzionato.
Si rafforza, infine, il principio dell'"udienza pubblica" in tema di partecipazione dei cittadini alle scelte di pianificazione, facendo obbligo al comune di fornire congrua motivazione circa l'accoglimento o meno delle osservazioni presentate dai cittadini.
Il Testo unico riassume anche i procedimenti speciali che riguardano gli edifici privati di interesse storico, artistico e culturale, o quelli inclusi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, riprendendo le previsioni dell'Ordinanza 116 che ha riformato il sistema degli incrementi da applicare al contributo per la riparazione di tali edifici.
L'ultima parte del Testo è dedicata agli operatori privati, ovvero ai tecnici che predispongono i progetti e alle imprese esecutrici. Rafforzando i controlli, si introduce maggior flessibilità sul numero e l'importo massimo degli incarichi che possono essere svolti dai tecnici contemporaneamente, anche in funzione della dimensione e della caratteristica degli studi professionali. Anche i proprietari avranno la possibilità di depositare i contratti stipulati con i professionisti, ed accesso alla consultazione del fascicolo telematico della propria richiesta di contributo.
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