Per il 2023 il limite di spesa per il cosiddetto bonus mobili era destinato ad essere dimezzato, passando da 10mila a 5mila euro. Con la legge di Bilancio, destinata ad essere licenziata in via definitiva dal Senato oggi 29 dicembre, tale limite si attesta a 8mila euro nel 2023 per poi calare a 5mila euro nel 2024.
Il bonus non varia nella sostanza: la detrazione al 50% continua ad essere applicata all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla "A" per i forni, alla "E" per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, e alla "F" per i frigoriferi e i congelatori.
L'agevolazione resta legata ai lavori che beneficiano del bonus al 50% per le ristrutturazioni. Dunque, i contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia (elencati all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi) possono godere del bonus per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 8mila euro per il 2023 e 5mila euro per il 2024.
Per beneficiare dello sgravio, vi è un'altra condizione da rispettare: la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all'Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000).
Come precisa l'Agenzia delle Entrate, a titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili: «letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo».
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