È fuori norma la documentazione di gara che non prevede, per il professionista che vi intende partecipare, l'iscrizione all'albo professionale. A dirlo è l'Autorità Anticorruzione sollecitata da una segnalazione dell'Ordine degli Architetti della Valle d'Aosta in riferimento ad una procedura, bandita dalla centrale di committenza Inva Spa, per l'affidamento di servizi di supporto tecnico-operativo finalizzati alla realizzazione di opere finanziate da risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).
Più nel dettaglio, riguardo ai requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, il bando prevedeva che il gruppo di lavoro fosse «costituito dai seguenti professionisti: due avvocati liberi professionisti iscritti all'ordine degli Avvocati e con esperienza maturata negli ambiti oggetto del servizio, di cui almeno un cassazionista; tre ingegneri/architetti con esperienza nel settore di gara, di cui due almeno iscritti all'Albo della professione». L'Ordine degli Architetti nella richiesta di parere di precontenzioso all'Anac aveva evidenziato «l'illegittimità della partecipazione ai non iscritti ai rispettivi albi professionali».
Parere di precontenzioso 617 del 2022
L'Anac - su questo punto - dà ragione all'Ordine della Valle d'Aosta, ritenendo la «lex specialis non conforme alla disciplina di riferimento nella parte in cui non prevede il requisito di iscrizione al competente ordine professionale quale requisito di partecipazione alla procedura».
Ne deriva la massima secondo cui «ai sensi dell'art. 83, co. 3 del d.lgs. 50/2016, i concorrenti alle procedure di gara al fine del possesso dei requisiti di idoneità professionale devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali, ne discende che la previsione della lex specialis, laddove non contempli tale iscrizione, non risulta conforme alla disciplina di riferimento».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
pubblicato il: