Progettazione e capacità tecnico-professionali: illegittimo richiedere un limite temporale per le esperienze pregresse

A dirlo è l'Anac, l'autorità Anticorruzione, con l'atto firmato dal presidente, Giuseppe Busia

di Mariagrazia Barletta

La richiesta di servizi affini, prevista nel bando di gara a comprova dei requisiti di professionalità e adeguatezza dell'offerta, è illegittima se riferita ad un limite temporale. Le esperienze pregresse devono, infatti, essere riferite all'intera vita professionale, e non a un periodo circoscritto, nel rispetto del principio della massima concorrenza. A dirlo è l'Anac, l'autorità Anticorruzione attraverso l'atto 3356 firmato dal presidente, Giuseppe Busia.

Un intervento sollecitato da una segnalazione dell'Oice, l'Associazione delle organizzazioni di ingegneria architettura e consulenza tecnica ed economica, in riferimento alla gara per l'affidamento della redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo ponte sul Po tra le località di Casalmaggiore (Cremona) e Colorno (Parma). Importo a base di gara: 146mila euro.

In particolare, il bando prevedeva, tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, la presentazione di tre servizi di progettazione relativi ad interventi affini a quelli oggetto della gara, a comprova della professionalità e adeguatezza dell'offerta. Ma, le esperienze pregresse, utili a dimostrare la capacità del concorrente di realizzare la prestazione oggetto dell'appalto - da quanto richiesto dal bando - dovevano essere riferite agli ultimi 15 anni. La criticità rilevata dall'Oice nel suo esposto viene confermata dall'Anac che, avviando il procedimento istruttorio, contesta alla stazione appaltante «la previsione di un limite temporale per la comprova dei servizi svolti, non previsto nelle linee guida Anac n. 1 né nel bando tipo Anac n. 3».

Di diverso avviso la stazione appaltante secondo cui la scelta di «circoscrivere temporalmente il periodo di redazione dei progetti affini richiesti per essere ammessi alla procedura di gara» non confligge con il «contenuto delle disposizioni del codice recanti le norme in materia di qualificazione», controdeduzioni poi modificate dalla stazione appaltante con una seconda nota inviata all'Anac.

Secondo l'Authority, la previsione di un limite temporale per la comprova dei servizi svolti, ovvero per la dimostrazione dei requisiti di professionalità e adeguatezza dell'offerta, è in contrasto con quanto previsto nel bando tipo Anac n. 3 sulle procedure aperte per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore 100mila euro, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  Nel bando tipo - rileva l'Anac - non vi è alcun riferimento a limiti temporali per la valutazione del cosiddetto merito tecnico. Questo perché, in sede di offerta, ai concorrenti deve essere consentito indicare i servizi affini a quelli oggetto della gara, svolti lungo tutto l'arco dell'intera vita professionale.

Il limite temporale per i servizi affini è anche contrario a quanto stabilito dalle linee guida numero 1 sugli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, nella cui relazione illustrativa l'Anac aveva chiaramente rilevato l'inopportunità dell'introduzione di un arco temporale di riferimento per i tre servizi significativi e affini, che costituiscono uno degli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La previsione dell'arco temporale per i servizi affini, scrive l'Anac, limita la concorrenza e non trova giustificazione nemmeno nell'interesse alla qualità.

Per questi motivi, e dunque per favorire un'ampia partecipazione, nel bando-tipo n. 3 è stato eliminato qualsiasi riferimento temporale per lo svolgimento dei tre servizi richiesti a dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base dell'esperienza pregressa. E, seppure non vi sia alcun dubbio sul carattere non vincolante delle linee guida n. 1, è invece affermata - sottolinea l'Anac - la natura vincolante del bando-tipo n. 3.

In definitiva, nel delineare i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, la stazione appaltante non può prevedere un limite temporale relativamente alle esperienze pregresse del concorrente, utili a dimostrare la sua capacità di realizzare la prestazione oggetto dell'appalto. Le esperienze pregresse devono essere riferite all'intera vita professionale, e non a un periodo circoscritto, nel rispetto del principio della massima concorrenza.

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