Permessi di costruire, proroga di due anni per i termini di inizio e fine lavori

di Mariagrazia Barletta

Rinvio di un ulteriore anno per i termini di inizio e ultimazione dei lavori per i permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2023. A stabilirlo è un emendamento al Milleproroghe approvato dalle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato, dove si è concluso l'esame del provvedimento che dal 14 febbraio sarà discusso in Aula prima dell'approdo (blindato) alla Camera che deve convertirlo entro il 27 febbraio.

L'emendamento agisce sul Dl Ucraina (Dl 21 del 2022) che aveva prorogato di un anno i termini di alcune autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell'edilizia privata e delle convenzioni di lottizzazione urbanistica. Rinvii giustificati dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dagli incrementi eccezionali dei prezzi che hanno interessato i cantieri. Ora al rinvio di un anno stabilito con il Dl Ucraina viene aggiunto un differimento di un ulteriore anno. 

Aggiornamento del 24 gennaio 2024
La proroga è stata portata da due anni a 30 mesi da un emendamento approvato al Dl Sicurezza energetica.

Dunque, complessivamente, sono differiti di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (di cui all'art. 15 del Tu Edilizia) per i permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023. Ciò vale a condizione che tali termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Lo stesso rinvio di due anni si applica anche ai termini delle Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia), delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate (di cui rispettivamente ai Dlgs 42 del 2004 e 152 del 2006). Lo slittamento di due anni dei termini è valido anche per i permessi di costruire e per le Scia già prorogati, sulla base dell'art. 15, comma 2, del Testo unico Edilizia, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire o sulla base del Dl Semplificazioni del 2020 (art. 10, comma 4 del Dl 76) che, analogamente a quanto poi stabilito dal Dl Ucraina, aveva accordato la possibilità di proroga per i permessi di costruire rilasciati entro il 2020. Beneficiano dell'ulteriore proroga anche le Scia e i permessi di costruire che avevano usufruito dei rinvii dei termini arrivati con l'emergenza Covid (art. 103, comma 2 del Dl 18 del 2020).

Infine, sono differiti di due anni anche il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione (art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), da accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2023, purché non in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

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