Per le ville unifamiliari e le unità indipendenti con accesso autonomo arriva la proroga che permette di beneficiare del Superbonus al 110% fino al 30 settembre 2023 purché al 30 settembre 2022 i lavori abbiano raggiunto quota 30% dello stato di avanzamento dei lavori. Si allarga, inoltre, l'elenco degli interventi agevolati dai bonus casa ai quali non si applica lo stop ai meccanismi delle cessioni e dello sconto in fattura.
Sono alcune delle novità che entrano nel Dl Crediti su cui ieri è stata votata la questione di fiducia in Aula alla Camera. Altra novità riguarda la possibilità per le banche di convertire una quota dei crediti non smaltibili in Btp. Confermato anche il primo pacchetto di emendamenti (si veda l'articolo pubblicato il 25 marzo) che prevede, tra l'altro, l'esclusione dal blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per il bonus al 75% per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Il voto finale sul provvedimento è atteso in Aula alla Camera il 4 aprile, seguirà un passaggio veloce al Senato dove è difficile immaginare ci possano essere modifiche, in quanto il Dl va convertito entro il 17 aprile.
Stop alle cessioni, deroghe per piani di recupero, Iacp, onlus
Si allarga, come si diceva, la maglia delle casistiche alle quali non si applica lo stop ai meccanismi delle cessioni e dello sconto in fattura. Le deroghe comprendono, oltre al bonus al 75% per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche gli interventi agevolati tramite il Superbonus o i bonus cosiddetti minori eseguiti su immobili ricadenti in zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, purché ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati. Per rientrare nella deroga allo stop a cessioni e sconto in fattura i piani di recupero e di riqualificazione devono risultare approvati dalle amministrazioni comunali al 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del Dl Crediti) e devono concorrere al risparmio energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.
Inoltre, sono esclusi dallo stop a cessioni e sconti in fattura anche gli Iacp, le cooperative di abitazione, le onlus e gli enti del terzo settore, che fruiscono del Superbonus. Rientrano nel nuovo perimetro delle esclusioni anche gli interventi del 110% effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e quelli su immobili danneggiati dall'alluvione nelle Marche.
Crediti convertibili in Btp
Altra novità, riguarda la possibilità per le banche, gli intermediari finanziari, le società appartenenti a un gruppo bancario e le imprese di assicurazione di poter utilizzare i crediti acquisiti per sottoscrivere buoni del tesoro poliennali con scadenza non inferiore a 10 anni. Una possibilità che vale solo per i crediti generati da interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31dicembre 2022 e purché la banca, l'intermediario o l'impresa di assicurazione abbia terminato la sua capienza fiscale. Ci sono anche altri due limiti alla trasformazione di crediti in titoli di Stato: tale passaggio è possibile sfruttarlo a partire dal 2028 e solo entro il limite del 10% dei crediti compensati. In pratica, dal 2028 se la banca esaurisce per quell'anno la capacità di acquistare e assorbire in compensazione i crediti derivanti da bonus edilizi, può utilizzare una parte dei crediti acquisiti per sottoscrivere Btp. Un meccanismo che dovrebbe permettere alle banche di acquisire crediti da bonus edilizi andando un po' oltre la propria capienza fiscale e quindi di acquisirne un po' di più. Ma, come specificato, è una misura spostata molto in là nel tempo.
Più lungo l'elenco dei documenti che escludono la responsabilità in solido
Quanto alla documentazione che esclude la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, si stabilisce che la visura catastale dell'immobile oggetto degli interventi può essere non solo «ante operam», ma anche «storica». L'elenco della documentazione che salva fornitori e cessionari dalla responsabilità in solido, a meno che ci sia dolo, si arricchisce di nuove voci. In particolare, occorre essere in possesso del contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente e, nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, della documentazione prevista dalle linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni (decreti Mit 329 del 2020 e 58 2017).
Più largo il perimetro dei soggetti al riparo dall'ipotesi di responsabilità in solido
In più, si allarga il perimetro dei soggetti che possono considerarsi al riparo dall'ipotesi di responsabilità solidale se si fanno rilasciare un'attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione elencata nello stesso Dl crediti. Tale possibilità, che al momento si applica alle società, ai professionisti e alle partite Iva, ossia ai soggetti diversi dai consumatori o utenti, che acquistano il credito da una banca di cui sono correntisti, viene estesa a qualunque cessionario, non necessariamente correntista, che acquisti il credito da una banca, da una società appartenente al gruppo bancario o da una società quotata.
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