Con il Dl Crediti si è abbattuta la scure sul superbonus e gli altri bonus edilizi. Fatte salve le operazioni già in corso alla sua entrata in vigore, il decreto ha bloccato la possibilità di optare per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta. Con il passaggio alla Camera tale divieto è stato, però, addolcito con l'inserimento di alcune eccezioni allo stop.
Il disegno di legge di conversione oggi, 4 aprile, ha ottenuto il via libera in Aula alla Camera e ora passa al Senato per un breve esame che non dovrebbe permettere, visti i tempi ristretti (il Dl va convertito entro il 17 aprile), ulteriori correzioni o integrazioni.
Le eccezioni al blocco dei meccanismi di cessione e sconto in fattura
Si allarga, come si diceva, la maglia delle casistiche alle quali non si applica lo stop ai meccanismi delle cessioni e dello sconto in fattura. Le deroghe comprendono, oltre al bonus al 75% per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche gli interventi agevolati tramite il superbonus o i bonus cosiddetti minori eseguiti su immobili ricadenti in zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, purché ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati.
Per rientrare nella deroga allo stop a cessioni e sconto in fattura i piani di recupero e di riqualificazione devono risultare approvati dalle amministrazioni comunali al 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del Dl Crediti) e devono concorrere al risparmio energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.
Inoltre, sono esclusi dallo stop a cessioni e sconti in fattura anche gli interventi del superbonus eseguiti dagli Iacp, dalle cooperative di abitazione, dalle onlus e dagli enti del terzo settore.
Rientrano nel nuovo perimetro delle esclusioni anche gli interventi del 110% effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e quelli su immobili danneggiati dall'alluvione nelle Marche.
Un'importante novità riguarda i lavori di edilizia libera agevolati da bonus diversi dal superbonus, per i quali non risultano iniziati i lavori al 16 febbraio. Si tratta di una condizione che determina - per effetto del Dl Crediti - l'impossibilità di accesso alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Con la modifica approvata alla Camera questa condizione muta e l'effetto è che vengono salvani dallo stop a cessioni e sconti in fattura quelle forniture legate a lavori non ancora iniziati in data antecedente all'entrata in vigore del Dl Crediti, purché, al 16 febbraio, sia stato pagato il relativo acconto. Se l'acconto relativo al pagamento delle forniture non c'è, si apre una seconda chance: basta avere un'autocertificazione che attesti «la data della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori». La data deve essere attestata «sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà», resa ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445 del 2000.
Un'altra novità riguarda le variazioni delle Cilas presentate per lavori agevolati. Il Dl Crediti - va ricordato - salva dallo stop alle cessioni e agli sconti in fattura i lavori con Cilas presentata entro il 16 febbraio 2023. Ora, con le modifiche approvate alla Camera, si chiarisce che se viene presentato un progetto in variante che dunque integra la Cilas precedente, tale variante non determina il blocco delle opzioni di cessione o sconto in fattura. In altre parole, la variante post 16 febbraio presentata ad integrazione della prima Cilas non ha alcuna influenza sul diritto di beneficiare dei meccanismi di cessione del credito e di sconto in fattura.
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