Dopo le norme di interpretazione autentica inserite nel Dl Crediti, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare (la 10/E) che fornisce alcuni chiarimenti sul tema delle attestazioni Soa richieste alle imprese che eseguono lavori di importo superiore a 516mila euro agevolati dal Superbonus e dai bonus cosiddetti «minori».
Va subito ricordato che il Dl Crediti ha precisato che il limite di 516mila euro di importo lavori che fa scattare l'obbligo di qualificazione, è calcolato «avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto». Inoltre l'obbligo di qualificazione Soa per le imprese che eseguono lavori dei bonus casa non si applica alle agevolazioni per l'acquisto di unità immobiliari. Anche su questi punti, la circolare fornisce interessanti chiarimenti.
La circolare 10/E del 20 aprile 2023
Quando si applica l'obbligo Soa
La circolare innanzitutto chiarisce l'ambito di applicazione dell'obbligo. Le "condizioni SOA" riguardano, afferma l'amministrazione finanziaria, sia la fruizione della detrazione sia l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 119 (Superbonus) e dall'articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del decreto Rilancio.
Come accennato, il Dl Crediti ha poi chiarito che l'obbligo di attestazione Soa non si applica «alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari». Cosa significa? Significa che - si legge nella circolare - «le condizioni Soa non sono applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l'acquisto delle unità immobiliari di cui all'articolo 16-bis, comma 3, del Tuir e a quello di "case antisismiche" di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63 del 2013». Non si applicano, dunque, al sismabonus acquisti e nemmeno l'agevolazione per l'acquisto di immobili già ristrutturati.
Le date chiave
Il documento ricorda, inoltre, le date del periodo transitorio e della entrata a regime dell'obbligo di certificazione Soa. La fase transitoria di applicazione della norma prevede che dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, l'esecuzione dei lavori di rilevante importo deve essere affidata a imprese, anche subappaltatrici, che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, siano in possesso della certificazione Soa o abbiano almeno sottoscritto, alla medesima data, un contratto finalizzato al rilascio di tale certificazione.
Terminata la fase transitoria, dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione Soa.
La circolare chiarisce anche che per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Ucraina, che ha introdotto l'obbligo Soa) e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Dl Rilancio non sia richiesto il rispetto dell'obbligo di attestazione Soa, anche successivamente al 1° luglio 2023.
Diversamente, per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si sono protratti oltre il 31 dicembre 2022, è necessario acquisire la certificazione Soa per lavori di importo superiore a 516mila euro o, almeno, documentare l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione. In tale ultimo caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è, in ogni caso, subordinata all'avvenuto rilascio dell'attestazione stessa. Per tali contratti, , le "condizioni Soa" si considerano soddisfatte se la titolarità della occorrente qualificazione o del contratto stipulato con l'ente certificatore per il suo rilascio avviene entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, considerato che la norma richiede tali condizioni a decorrere dal 1° gennaio 2023.
L'importo soglia di 516mila euro
L'obbligo di attestazione Soa scatta al di sopra dei 516mila euro. Su questo punto - chiarisce la circolare - «si ritiene che l'importo dei lavori si debba intendere al netto dell'Iva».
Il documento spiega anche il senso di un'altra norma di interpretazione autentica inserita nel Dl Crediti, secondo cui il limite di 516mila euro «è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto».
«Ne consegue che - scrive l'Agenzia delle Entrate -, nell'ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le "condizioni SOA" devono essere rispettate dall'impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell'opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro».
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