In zona paesaggistica le opere difformi e prive di nulla osta vanno sempre demolite, anche se precarie o pertinenziali

di Mariagrazia Barletta

In zona sottoposta a vincolo paesaggistico, se non c'è il relativo nulla osta, la difformità dal titolo edilizio è sempre considerata totale, e anche se le opere difformi hanno natura precaria o pertinenziale va comunque sempre applicata la sanzione della demolizione. E questo perché le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se consistono in volumi tecnici e anche se rientranti nel concetto di pertinenza, per ragioni di esigenza di tutela del paesaggio, devono essere sottoposte alla previa valutazione degli organi competenti.

Ad affermarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza 4665 del 2023.

Oggetto della pronuncia, la realizzazione di alcune opere realizzate a Barano d'Ischia (Na) per le quali il Comune aveva ordinato la demolizione, in quanto considerate in difformità dal permesso di costruire rilasciato per un fabbricato ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Sull'immobile erano stati realizzati interventi di recupero-adeguamento-ampliamento, assentiti con permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica  e relativo parere di compatibilità reso dalla Soprintendenza.

Al termine dei lavori, l'amministrazione ha accertato, però, la realizzazione di alcune opere difformi dal titolo abilitativo, irrogando la sanzione demolitoria. In particolare, il Comune ha contestato: la sostituzione del soppalco con un solaio di 30 mq, la chiusura del portico con infissi, l'ampliamento del prospetto posteriore con la tamponatura della soletta di collegamento al portico, l'apertura di un vano finestra, il frazionamento interno in due unità abitative al piano terra ed al piano primo.

Secondo la ricorrente le contestate difformità non avrebbero comportato alcuna alterazione planivolumetrica, ma  sarebbero poste in durevole rapporto di subordinazione rispetto all'immobile principale, sicché la loro esecuzione sarebbe stata finalizzata a renderne possibile una migliore utilizzazione. Inoltre, le opere, sempre secondo la ricorrente, sarebbero di modesta consistenza tale da non determinare alcun carico urbanistico o alterare in modo significativo l'assetto del territorio. In sostanza, secondo l'appellante, le opere avrebbero natura obiettiva di pertinenza e risulterebbero conformi alla normativa urbanistica e paesistica vigente, e in relazione alle stesse potrebbe essere rilasciato il titolo in sanatoria, previo pagamento della relativa oblazione o sanzione pecuniaria.

Gli interventi edilizi sanzionati, nel caso specifico, affermano i giudici del Consiglio di Stato, non risultano supportati da alcun titolo edilizio e sono del tutto sprovvisti dell'autorizzazione paesistica. In questo caso, dunque, si applica l'articolo 27 del Tu Edilizia (Dpr 380 del 2001) che impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e questo indipendentemente dalla tipologia di titolo edilizio che sarebbe stato necessario per realizzarle.

I giudici amministrativi ricordano anche che l'ultimo comma dell'art. 32 del Tu Edilizia stabilisce chiaramente che gli interventi abusivi su beni vincolati sono considerati come eseguiti in "totale difformità", rappresentando una variazione essenziale e, in quanto tali, sono suscettibili di essere demoliti. «Da siffatti rilievi - concludono i giudici - consegue che, in presenza di opere edificate senza titolo edilizio, e a maggior ragione in zona vincolata, l'ordinanza di demolizione, sia essa ai sensi del citato art. 31, di cui si è fatta applicazione nel provvedimento impugnato, che dell'art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001, è da ritenersi provvedimento rigidamente vincolato».

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