Fotovoltaico più semplice per strutture turistiche e termali

Nuove misure inserite in un emendamento al Dl Bollette, approvato alla Camera

di Mariagrazia Barletta

Semplificazioni in arrivo per i nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde di strutture turistiche o termali, purché abbiano una potenza non superiore a 1000 KW picco e siano utilizzati per l'autoconsumo. Per installarli - salvo alcune eccezioni - sarà possibile presentare al Comune la sola dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

Si tratta, più nel dettaglio, di seguire la procedura semplificata introdotta dal Dlgs 28 del 2011 (articolo 6-bis). A stabilirlo è un emendamento al Dl Bollette, approvato alla Camera (il testo ora è all'esame delle commissioni Finanze e Affari Sociali del Senato) che, però, dà alla nuova facilitazione una scadenza temporale. Le regole semplificate valgono, infatti, fino al 16 luglio 2024. C'è poi un altro "paletto" da considerare: l'iter "snello" vale solo per le aree situate fuori dai centri storici e che non siano sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ma anche quest'ultima regola ha una sua deroga: nei centri storici e per i beni paesaggistici di notevole interesse pubblico (immobili e aree di cui all'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è possibile presentare la sola dichiarazione asseverata, e non occorre né sottoporre gli impianti a valutazione ambientale o paesaggistica né acquisire atti di assenso, comunque denominati, purché, però, la dichiarazione asseverata sia accompagnata da un'attestazione in cui il progettista abilitato dichiari che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che «i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale». L'attestazione è resa con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Bisogna stare attenti, però, perché, anche per l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle strutture turistiche e termali comprese nel perimetro delle cosiddette "bellezze d'insieme" o "individue" (individuate dall'articolo 136 del Dlgs 42 del 2004), valgono le disposizioni del Dlgs 28 del 2011 (articolo 7-bis comma 5). Per cui le nuove misure inserite nel Dl Bollette vanno messe a sistema con i contenuti del Dlgs del 2011 per comprendere quando occorre l'autorizzazione paesaggistica.

In particolare, secondo l'articolo 7-bis, comma 5, del Dlgs del 2011, recentemente novellato dal Dl Energia e dal Dl Pnrr 3, resta obbligatorio il nulla osta paesaggistico per gli impianti fotovoltaici e termici installati su immobili ed aree di notevole interesse pubblico, quali: le ville, i giardini e i parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza (art. 136, comma 1, lettera b). Resta l'obbligo anche per gli impianti che insistono su complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (art. 136, comma 1, lettera c), a meno che i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. Se, però, i pannelli sono integrati e non visibili da spazi pubblici esterni o da punti panoramici, occorre comunque il nulla osta nel caso in cui i manti di copertura siano costituiti da materiali della tradizione locale.

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