Giovani nella Pa: nuove opportunità da contratti di apprendistato e formazione-lavoro

Diversi gli incentivi inseriti nel Dl Pa, diventato legge, per incentivare l'assunzione di neo laureati e laureandi

di Mariagrazia Barletta

Per l'ingresso nella Pa, il titolo di studio fa scalare la graduatoria se conseguito da non più di cinque anni. Assunzioni nella Pa, attraverso contratti di lavoro di apprendistato e di formazione lavoro trasformabili a tempo indeterminato, per i giovani laureati e per studenti universitari che abbiano concluso il piano di studi. Sono alcune delle novità nate per incentivare l'assunzione di giovani nella pubblica amministrazione, contenute nel Dl Pa diventato legge con l'approvazione definitiva arrivata al Senato martedì 20 giugno.

Contratto di apprendistato

Le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2026 e in deroga ai limiti vigenti sul ricorso al lavoro flessibile nella Pa e ai relativi limiti di spesa,  possono assumere, con contratto di lavoro di apprendistato, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul portale del reclutamento In.PA (www.inpa.gov.it). Tali contratti possono avere durata massima di 36 mesi ed essere stipulati dalla Pa nel limite del 10% delle facoltà assunzionali esercitabili in relazione al rispettivo ordinamento.

Sarà un decreto del ministero della Pubblica amministrazione, da emanare con il concerto del ministero dell'Università, a stabilire nel dettaglio le regole delle procedure per il reclutamento, che, comunque, prevedono una prova scritta, una orale e la valutazione dei punteggi dei titoli accademici e della media dei voti conseguiti nei singoli esami, degli eventuali titoli di specializzazione post lauream e delle eventuali esperienze professionali documentate. La prova orale accerterà le conoscenze del candidato e le capacità logico-tecniche e comportamentali.

L'apprendistato professionalizzante e di alta formazione e ricerca consente l'attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e per l'orientamento professionale, da parte di diplomati e di studenti universitari.

Contratto di formazione e lavoro

Sempre fino al 2026 le amministrazioni possono, inoltre, stipulare delle convenzioni con le Università, finalizzate all'individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratti di formazione e lavoro. Anche in questo caso, la nuova disposizione sarà operativa con l'emanazione del Dm dei ministeri Pa e Università, che deve fissare i contenuti cui le convenzioni dovranno attenersi. Anche per tali contratti vige il limite del 10% delle facoltà assunzionali che le Pa possono esercitare in relazione ai rispettivi ordinamenti.

Sia per i contratti di apprendistato che di formazione e lavoro l'inquadramento previsto è quello di funzionario. Inoltre, per entrambe le tipologie di contratto, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato sempre tenendo conto del limite assunzionale del 10%.

Il contratto di formazione e lavoro può essere di due tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro mirato all'acquisizione di professionalità intermedie o elevate;
b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
La durata massima del contratto non può superare i 24 mesi per i contratti di cui alla lettera a) e i 12 mesi per i contratti di cui alla lettera b) 

Incentivo per l'ingresso dei giovani nella Pa

Infine, le nuove misure introducono la possibilità per i bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego di prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.

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