Superbonus, le Entrate spiegano come funziona il "quoziente familiare"

Chiarimenti ed esempi di calcolo contenuti nella recente circolare (13/E del 2023)

di Mariagrazia Barletta

Per il 2023, il Dl Aiuti quater ha ridotto al 90% l'aliquota del Superbonus per i lavori effettuati sulle "villette", ossia sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Al bonus al 90% per le "villette" possono accedervi, però, solo i contribuenti che non raggiungano una determinata soglia di reddito, fissata a 15mila euro l'anno, da calcolare in base al particolare sistema che tiene conto di un «quoziente familiare» pensato ad hoc per il Superbonus. L'unità immobiliare deve essere inoltre una prima casa, ossia deve essere adibita ad abitazione principale. Inoltre, il beneficio vale per le spese sostenute nel 2023, purché i lavori siano avviati a partire dal 1° gennaio 2023. Infine, il contribuente deve essere titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà) o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione).

Con la circolare n. 13 del 2023, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato come si calcola il reddito di riferimento per l'accesso al Superbonus "villette", fornendo una serie di attesi chiarimenti. Innanzitutto, il reddito di riferimento è calcolato dividendo il reddito complessivo familiare per un coefficiente denominato «numero di parti». /p>

Reddito di riferimento = Reddito complessivo familiare / numero di parti

Reddito complessivo familiare

Il reddito complessivo familiare è costituito dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, non legalmente ed effettivamente separato, o dal soggetto legato da unione civile. Vanno sommati, inoltre, i redditi posseduti dal convivente del contribuente, presente nel nucleo familiare, nonché quelli dei familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato al contribuente da unione civile, presenti nel nucleo familiare se possono ritenersi fiscalmente a carico.

Affinché i familiari siano considerati fiscalmente a carico devono verificarsi precise condizioni (specificate al comma 2, articolo 12 del Tuir). Più precisamente, sono a carico i familiari che, nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, nonché i figli di età non superiore a 24 anni con un reddito complessivo non superiore a 4mila euro.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che per il calcolo del reddito complessivo bisogna tener conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Numero di parti

Ciascuno dei citati componenti del nucleo familiare ha un diverso peso nel calcolo del reddito di riferimento che serve a determinare chi può o non può beneficiare del Superbonus "villette" nel 2023. Più nel dettaglio, bisogna far riferimento alla tabella 1-bis allegata al Dl Aiuti-quater, per "costruire" il denominatore della frazione che vede al numeratore la somma dei redditi complessivi del nucleo familiare. Dunque, per ottenere il reddito di riferimento per il Superbonus, la somma dei redditi complessivi del nucleo familiare, che comprende - come si diceva - i figli o altri familiari a carico, il coniuge o il soggetto legato da unione civile o convivente, va divisa per un numero determinato secondo le indicazioni della tabella 1-bis che è detto «numero di parti».

Secondo tale tabella, il numero di parti è pari a 1 nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona ed è incrementato di 1 se nel nucleo è presente il coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o il convivente, nonché di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti due familiari a carico e di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico.

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, specificato che «concorrono a determinare il numero di parti i familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che, nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest'ultimo o dell'altro genitore o di entrambi».

«Più nel dettaglio, nel caso ad esempio di un figlio di genitori separati che sia a carico di entrambi, quest'ultimo va considerato in ambedue i nuclei, a prescindere dalle percentuali di carico fiscale, per quel che riguarda sia il numero di parti sia il reddito complessivo familiare. Si può verificare, inoltre, la circostanza che un familiare risulti fiscalmente a carico per una sola parte dell'anno (per esempio in caso di nascita nel medesimo anno); anche in tal caso il familiare va considerato nei predetti calcoli a prescindere dalla circostanza che risulti fiscalmente a carico solo per una parte dell'anno e senza effettuare alcun ragguaglio».

Un esempio

La circolare 13/E fornisce anche un esempio di calcolo del reddito di riferimento, analizzando il caso di un contribuente con un reddito complessivo dell'anno precedente pari a 25mila euro. Si ipotizza che nel nucleo familiare sia presente il coniuge con un reddito pari a 11mila euro ed un figlio che non possiede redditi, che quindi è a carico fiscalmente.

In tale caso, il reddito di riferimento, pari al rapporto tra reddito complessivo familiare e numero di parti, è così determinato: 36.000/2,5= 14.400 euro.

Reddito complessivo familiare = 25.000 + 11.000 = 36.000;
Numero di parti = 1 (contribuente) + 1 (coniuge) + 0,5 (1 familiare a carico).

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