L'Anci, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, ha pubblicato un quaderno operativo che spiega le novità contenute nel nuovo Codice degli Appalti (Dlgs 36 del 2023), entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma le cui disposizioni trovano applicazione a partire dal 1° luglio 2023. Complesso il periodo transitorio, che si estende fino al 31 dicembre 2023, congelando la vigenza di alcune disposizioni del Dlgs 50/2016 e dei decreti semplificazioni (Dl 76/2020) e semplificazioni bis (Dl 77/2021).
Quanto alla progettazione, gli esperti dell'Anci ricordano una novità d'impatto: il passaggio da tre a due livelli di progettazione, che deriva dall'abolizione del definitivo.
Nel quaderno si sottolinea quanto il progetto di fattibilità tecnico-economica sia molto più complesso rispetto all'analogo primo livello di progettazione definito dal Dlgs 50 del 2016. «Il fatto che tale primo livello di progettazione debba contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte, fa sì che lo stesso abbia quasi tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici del vecchio progetto definitivo, che formalmente è scomparso, ma sostanzialmente rivive nel progetto di fattibilità tecnico-economica», si legge nel quaderno.
Un'altra precisazione importante riguarda la relazione tra la contrazione dei livelli di progettazione e il testo unico degli espropri. «Sempre in relazione al progetto di fattibilità tecnico-economica, il comma 7 dell'art. 41 reca una norma di coordinamento con il testo unico degli espropri di cui al Dpr 327/2001, stabilendo che tale 27 livello di progettazione sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo, quando citati nel testo unico suddetto».
Quanto al progetto esecutivo, dall'analisi degli esperti dell'Anci si rileva che non ci sono grandi differenze riguardo ai contenuti, se non quelli legati all'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sui quali il nuovo Codice spinge molto. L'art. 43, al comma 1, sancisce - viene ricordato - l'obbligo di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni a decorrere dal 1° gennaio 2025 per la progettazione di opere di importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi dii manutenzione ordinaria e straordinaria, purché non riguardino opere precedentemente progettate con l'uso di tali metodi e strumenti.
Il documento affronta un altro tema importante, legato alla progettazione, ossia il ribasso dei costi della manodopera e della sicurezza. «C'è un aspetto da evidenziare - viene rimarcato nel quaderno -, che riguarda il comma 13 dell'art. 41 in cui si stabilisce che "I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale". Da una lettura del solo primo periodo sembrerebbe che i costi della manodopera fossero nuovamente ritornati alla vecchia disposizione di non assoggettarli a ribasso, ma valutandoli unitamente a quanto indicato nel secondo periodo; soprattutto, secondo quanto riportato all'art. 108 comma 9 e 110 comma 1, si evince che tali costi sono soggetti a ribasso e rimane confermato il controllo di congruità previsto all'art. 95 comma 10 del D.Lgs.50/2016».
L'eliminazione del definitivo ha comportato una revisione dei parametri per stabilire il corrispettivo in caso di affidamento esterno della progettazione e di coordinamento della sicurezza. Riguardo ai due livelli di progettazione, «le modalità di calcolo del corrispettivo sono riportate nell'Allegato I.13, mentre per le altre attività come la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione continua ad applicarsi il Dm Giustizia 17 giugno del 2016».
Il quaderno operativo dell'Anci
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