Il bonus al 75% per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche si applica ai lavori realizzati su edifici esistenti, sia sulle parti comuni che nelle singole unità immobiliari e sono agevolabili diverse categorie di lavori, quali, ad esempio: la sostituzione di finiture, compresi gli infissi esterni, le porte, i pavimenti e i terminali degli impianti; il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofoni e impianti di ascensori); il rifacimento di scale e ascensori, nonché l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscale o piattaforme elevatrici.
A precisare quali interventi rientrano nel perimetro dell'agevolazione, che - va ricordato - è stata prorogata al 31 dicembre 2025, è la circolare 17/E dell'Agenzia delle Entrate che raccoglie i principali documenti di prassi relativi ai diversi bonus edilizi in vigore.
Resta fermo che, ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
La circolare chiarisce il concetto anche con un esempio: «In caso di interventi di ristrutturazione, ad esempio di un bagno, che comportino anche l'ampliamento e sostituzione delle porte del vano, l'agevolazione spetta a condizione che detti interventi rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari».
Confermata anche l'applicazione ampia della detrazione, valida per gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale. Ampia anche la platea dei beneficiari: possono, infatti, fruire della detrazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.
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