Concorsi di progettazione, conoscere i nomi dei partecipanti non lede la regola dell'anonimato

di Mariagrazia Barletta

Per garantire un esame trasparente e imparziale delle proposte da parte della commissione, al momento della valutazione, gli elaborati progettuali non devono ricondurre all'autore. I commissari, però, possono conoscere l'elenco dei nominativi dei partecipanti già all'atto dell'insediamento, purché non vi sia modo di associare un progetto al nome del relativo progettista.

Far conoscere ai commissari l'elenco dei partecipanti a un concorso di progettazione già all'atto del loro insediamento, non solo non lede la regola dell'anonimato, ma metterebbe in condizione i commissari stessi di rendere la dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitti di interessi in maniera compiuta e consapevole, a garanzia dell'imparzialità di giudizio e della trasparenza dell'attività svolta, nel rispetto comunque del principio dell'anonimato.

Ad affermarlo è l'autorità Anticorruzione con una apposita delibera (n. 358 del 2023) elaborata in risposta ad una richiesta di parere di un importante capoluogo del Nord che gestisce i concorsi di progettazione tramite una piattaforma Web.

La piattaforma utilizzata dall'amministrazione, in particolare, non consente ai componenti della commissione giudicatrice di conoscere i nominativi dei partecipanti fino all'esito della procedura selettiva. Ciò - secondo l'amministrazione - genererebbe dei problemi riguardo alle dichiarazioni che i commissari devono rendere per assicurare di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o di conflitti di interesse con i partecipanti alla procedura concorsuale.

La dichiarazione, resa all'atto di insediamento della commissione, appare all'amministrazione poco significativa, potendo gli stessi dichiarare di non essere a conoscenza del fatto che alla procedura partecipano soggetti nei cui confronti potrebbe sorgere l'obbligo dell'astensione per la sussistenza di conflitti di interesse. Solo all'esito della procedura di valutazione, una volta resi noti i partecipanti e prima di redigere la graduatoria, l'amministrazione richiede ai commissari una nuova dichiarazione confermativa o meno dell'insussistenza di conflitti di interesse.

Da ciò deriva il rischio di esclusione ex-post del concorrente nel caso in cui quest'ultimo avesse omesso di dichiarare l'esistenza di rapporti di varia natura con uno dei commissari, tali da potere giustificare la sostituzione di quest'ultimo dai lavori della commissione giudicatrice per sussistenza di conflitto di interessi.

L'importante è - afferma l'Anac - garantire, nei concorsi di progettazione, la regola dell'anonimato nel momento valutativo degli elaborati progettuali, i quali non devono essere in alcun modo riconducibili all'autore degli stessi. Non appare in contrasto con il principio dell'anonimato - conclude l'Authority -, «consentire alla commissione giudicatrice di conoscere il nominativo dei concorrenti nella fase di accettazione dell'incarico, senza possibilità di collegamento degli stessi agli elaborati progettuali, da esaminare in forma anonima, applicando in via analogica la disciplina dei concorsi pubblici».

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