Sul fronte dei servizi di architettura e ingegneria, in che modo la legge sull'equo compenso (legge 49 del 2023) va coordinata con il nuovo Codice dei contratti (Dlgs 36 del 2023)? La questione arriva sui tavoli dell'Anac, l'autorità Anticorruzione, attraverso diverse richieste di chiarimento che mettono in evidenza alcuni difetti di coordinamento tra le due disposizioni.
Da più parti - e l'Anac conferma la problematicità della questione - viene rilevata una difficoltà nel comprendere come vadano intesi i parametri di riferimento per le prestazioni professionali contenuti nel Dm del ministero della Giustizia 17 giugno 2016 nati per dare alle stazioni appaltanti un metro per individuare gli importi da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria.
Sia l'articolo 41, comma 15 del nuovo Codice sia la legge sull'equo compenso danno origine a dubbi su come vadano considerati i vecchi parametri, attualizzati dal Codice dei Contratti nell'allegato I.13. Tali corrispettivi - recita il Codice - sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Diversamente dal vecchio Codice, non viene più utilizzata la locuzione «criterio o base di riferimento» in relazione ai parametri ministeriali.
Da tale locuzione derivava l'orientamento della giurisprudenza e la prassi secondo cui i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali andavano considerati solo come parametro iniziale per il calcolo del compenso da porre a base di gara, con la conseguente possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate.
Dunque, dalla soppressione del concetto di parametro come criterio o base di riferimento per il calcolo dei corrispettivi scaturiscono problemi interpretativi che - secondo l'Anac - sono alimentati anche dalla legge che rafforza il principio dell'equo compenso e abroga la disciplina che aveva eliminato il criterio dell'inderogabilità dei minimi tariffari anche per gli ingegneri e gli architetti.
Alla luce di ciò - scrive l'Anac -, «si pone il problema di valutare se attraverso la legge n. 49 del 2023 il legislatore abbia reintrodotto dei parametri professionali minimi». Non solo, dai dubbi interpretativi scaturisce anche un'altra problematica, sempre secondo l'Authority: «comprendere quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura».
Con l'atto, firmato dal presidente, Giuseppe Busia, l'Anac «segnala la questione rimettendola alla competente Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio, al fine di evitare pareri difformi e contenzioso».
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