In pieno agosto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dm che regola il funzionamento dell'albo dei Consulenti tecnici d'ufficio (Ctu) istituito in ogni tribunale.
Una disposizione di non poco conto, che entra nel dettaglio del funzionamento dell'elenco nazionale, individuando le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo.
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I requisiti di accesso all'albo dei consulenti tecnici
Il decreto del ministero della Giustizia (n. 109 del 2023) - in vigore dal 26 agosto - innanzitutto definisce i requisiti per l'iscrizione all'albo dei Ctu: necessaria l'iscrizione all'ordine, collegio o associazione professionale e essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua. Inoltre, occorrono: una condotta morale specchiata, speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse e residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.
Ma, cosa si intende per «speciale competenza tecnica»? Innanzitutto, la competenza «speciale» va riferita alle categorie e ai settori di specializzazione che il ministero ha definito con un lungo elenco contenuto nell'allegato A del provvedimento. Ad esempio, la categoria «edilizia» è suddivisa in ben 43 settori di specializzazione, come: appalti, accatastamenti, condominio, recupero, restauro di immobili di pregio, sicurezza nei cantieri, progettazione di interni, verifiche urbanistiche e catastali propedeutiche agli atti di compravendita, etc..
Per iscriversi all'albo è necessario aver esercitato l'attività professionale in maniera continuativa per almeno un quinquennio e con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione. In alternativa devono essere posseduti almeno due di tre specifici requisiti: avere adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari e almeno cinque anni di iscrizione all'albo professionale; possedere un adeguato curriculum scientifico, comprendente, ad esempio, attività di docenza o di ricerca, o pubblicazioni su riviste scientifiche; ottenere una certificazione Uni relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
Ovviamente, se ne ha i requisiti, il professionista può essere iscritto, nell'ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione.
Come iscriversi all'albo dei consulenti tecnici
I contenuti della domanda di iscrizione sono tutti definiti nel dettaglio dal Dm. Oltre alle generalità e alle informazioni sui titoli conseguiti, vanno anche specificati eventuali percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione o sul processo e sull'attività del consulente tecnico. Vanno, inoltre, inseriti il curriculum scientifico e la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza.
Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Ovviamente, gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici sono esclusivamente in modalità informatica.
Il mantenimento dell'iscrizione
Per mantenere l'iscrizione all'albo dei Ctu bisogna anche mantenere i requisiti d'accesso, ossia: svolgere l'attività professionale in modo continuativo ed essere in regola con l'aggiornamento obbligatorio.
Inoltre, la volontà di rimanere iscritti all'albo dei consulenti tecnici va confermata in occasione dell'aggiornamento biennale effettuato dal comitato ad hoc. In tale occasione viene verificata la permanenza e i requisiti di iscrizione dei consulenti. Ai Ctu arriva una Pec in cui è specificato il termine entro cui formulare la domanda di conferma, «con l'avvertimento che la mancata presentazione della domanda equivale a manifestazione della volontà di non mantenere l'iscrizione». Per gli architetti, come per le altre professioni ordinistiche, la domanda di conferma dell'iscrizione può essere inviata tramite l'ordine di appartenenza.
Nel caso si venga cancellati dall'elenco dei Ctu, si ha sempre la possibilità di ripresentare la domanda di iscrizione.
Sospensione e cancellazione
Il Dm prevede anche la possibilità per il consulente di chiedere la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a nove mesi. È possibile anche inoltrare più richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a 18 mesi nell'arco di un quadriennio. Il consulente può, infine, sempre chiedere la cancellazione dall'albo o da una delle categorie o settori di specializzazione.
Cosa accade per chi è iscritto
Chi al 26 agosto è già iscritto all'albo dei Ctu mantiene l'iscrizione e può chiedere di essere inserito in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria.
Dm Giustizia n. 109 del 4 agosto 2023
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