Il ministero delle Infrastrutture ha pubblicato una circolare per chiarire i contenuti dell'articolo 50 del nuovo Codice degli Appalti sugli affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie. La circolare afferma che per il sotto-soglia è possibile ricorrere alle procedure ordinarie.
Secondo l'articolo 50 del nuovo Codice (Dlgs 36 del 2023), nel sotto-soglia le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150mila euro e per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140mila euro. Ricorrono alla procedura negoziata senza bando per i lavori di importo pari o superiore a 150mila euro e fino alla soglia comunitaria, consultando almeno cinque operatori se gli importi rientrano nel range 150mila - 1 milione di euro e dieci operatori per lavori oltre il milione. Si procede con la procedura negoziata senza bando anche per l'affidamento di servizi e forniture, compresi i servizi di architettura e ingegneria, di importo pari o superiore a 140mila euro e fino alle soglie comunitarie. L'articolo 50 fa esplicitamente salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro.
«Queste disposizioni - scrive il Mit - costituiscono applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività. Tale principio costituisce peraltro attuazione nel settore dei contratti pubblici del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Essa è perseguita nell'interesse della comunità per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea».
«Al contempo, viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie», prosegue la circolare in cui viene ribadito che «le disposizioni contenute nell'articolo 50 del Codice vanno interpretate e applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicar procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE».
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