Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica tra privati si applica a tutti i forfettari, indipendentemente dai ricavi e compensi conseguiti. Il nuovo obbligo è diretta conseguenza di una disposizione del 2022 (Dl 36) che l'ha esteso ai forfettari in due step, ossia prevedendo due scadenze.
La prima è quella, ormai trascorsa, del 1° luglio 2022, data a partire dalla quale i forfetari devono far transitare le e-fatture attraverso il sistema di interscambio se, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25mila euro. La seconda si avvicina: dal prossimo 1° gennaio - come si diceva - l'obbligo di e-fattura coinvolge tutti i contribuenti che applicano il regime forfettario, ossia il regime agevolato con imposta sostituiva al 15%.
Sull'estensione dell'obbligo si sofferma anche la recente circolare dell'Agenzia delle Entrate dedicata al regime forfettario (32/E del 5 dicembre 2023).
La circolare ricorda che per i soggetti che restano nel regime forfetario nel 2023 e che per l'anno 2022 non erano tenuti alla fatturazione elettronica, l'obbligo di emettere fatture elettroniche decorre dal 1° gennaio 2024, a prescindere dall'entità dei ricavi conseguiti o compensi percepiti. Laddove, invece, la permanenza nel regime forfetario sia venuta meno nel corso del 2023 per il superamento del nuovo limite di 100mila euro, l'obbligo di e-fattura (con indicazione dell'Iva) in capo al contribuente - ex forfetario divenuto istantaneamente ordinario - scatta subito.
Dunque, chi non si adegua ai nuovi obblighi è soggetto alla sanzione per omessa, tardiva o errata fatturazione che, per ciascuna violazione commessa, varia dal 90 al 180% dell'imposta relativa all'imponibile, con un importo minimo di 500 euro (art. 6 del Dlgs 471 del 1997). La sanzione varia da 250 a 2mila quando la violazione non incide sul corretto calcolo dell'Iva.
Per compilare la fattura elettronica - va ricordato - servono due strumenti: un programma che permetta di redigere la fattura in formato Xml e un dispositivo, ossia un Pc o un tablet, o anche un semplice smartphone. Non serve la firma digitale. La e-fattura va poi trasmessa al cliente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), un sistema informatico, gestito dall'Agenzia delle Entrate, che riceve la fattura elettronica, effettua i controlli, la recapita al destinatario e rilascia una ricevuta di recapito a chi trasmette la e-fattura.
I dati da inserire nella fattura elettronica non cambiano rispetto a quelli di una fattura cartacea. Come informazione aggiuntiva c'è solo l'indirizzo telematico dove si vuole che la fattura venga recapitata. Se la fattura non è in formato Xml o se non viene trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio, viene considerata non emessa. In tal caso il professionista può incorrere in sanzioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
pubblicato il: