Accorpamento in un'unica classe per gli insegnamenti di storia dell'arte nella scuola media e superiore e possibilità, per i laureati in architettura, di insegnare anche fisica e matematica.
Sono queste le principali novità contenute nel decreto del ministero dell'Istruzione che revisiona alcune classi di concorso per l'accesso all'insegnamento. Il Dm è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di sabato 10 febbraio.
La tabella A allegata al nuovo regolamento introduce, dunque, alcune modifiche alle classi di concorso definite con il Dpr 14 febbraio 2016, n. 19, poi modificato dal Dm 9 maggio 2017, n. 259.
Storia dell'arte, accorpate le classi per l'insegnamento nella scuola media e superiore
Come si diceva, la nuova classe A-01 assume la denominazione "Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I e II grado" e accorpa le precedenti classi A-01 "Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado" e A-17 "Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado". Dunque, un'unica classe ingloba l'insegnamento della storia dell'arte nelle scuole sia medie che superiori.
Tra i titoli di accesso alla nuova classe vi sono la laurea in Architettura del vecchio ordinamento, le specialistiche in Architettura del paesaggio (LS-3) e Architettura e ingegneria edile (LS-4), Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (LS-54), nonché le magistrali in Architettura del paesaggio (LM-3), Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4), Design (LM-12), Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (LM-48).
Per le lauree specialistiche e magistrali di accesso è richiesto il conseguimento di 48 crediti formativi universitari nei Settori scientifici disciplinari (Ssd) Ingegneria civile e architettura (Icar) e Arte (l-art). Più nel dettaglio, bisogna aver acquisito 16 Cfu in Disegno (Icar 17); ulteriori 16 in storia dell'arte medievale, moderna o contemporanea (L-art 01, 02 o 03) o in Storia dell'architettura (Icar 18). Altri 8 Cfu devono essere coperti attraverso i settori disciplinari: storia dell'arte medievale, moderna o contemporanea (L-art 01, 02 o 03), Museologia e critica artistica e del restauro (L-art 04) o Storia dell'architettura (Icar 18). Infine, i restanti 8 crediti vanno acquisiti nei settori Topografia e cartografia (Icar 06) o in Disegno (Icar 17).
Sempre ai fini dell'insegnamento della storia dell'arte alle medie e alle superiori, per la laurea in Architettura del vecchio ordinamento non è, invece, richiesta l'acquisizione di Cfu in specifici settori disciplinari..
Elenco dei settori settori scientifico-disciplinari
Accesso all'insegnamento della fisica e della matematica
Con il nuovo Dm le lauree specialistiche e magistrali in Architettura del paesaggio (LS3 e LM3) e in Architettura e ingegneria edile (LS4 e LM4) entrano tra i titoli di accesso per l'insegnamento della Fisica (classe A-20). È necessario, però, aver maturato almeno 30 Cfu nel settore scientifico disciplinare Scienze Fisiche, di questi almeno 6 devono essere conseguiti nell'ambito della Fisica sperimentale (Fis/01).
Le lauree specialistiche e magistrali in Architettura e ingegneria edile (LS4 e LM4) consentono, inoltre, di insegnare Matematica e fisica (classe A-27). Occorre, però, acquisire 60 Cfu nel settore della Matematica, con 30 Cfu in Scienze fisiche. Di questi 30 crediti, almeno 6 devono essere conseguiti nel campo della Fisica sperimentale (Fis/01).
Per l'insegnamento di Fisica e Matematica e Fisica, la tabella A del Dm appena pubblicato non menziona la laurea del vecchio ordinamento in Architettura, ma, vale quanto disposto nell'articolato. Il riferimento è all'articolo 4 del Dm. Tale articolo specifica che «quando nella tabella A, nella colonna rubricata "Titoli di accesso Lauree magistrali", è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento a essa corrispondenti» ai sensi delle equiparazioni stabilite dal Dm del 9 luglio 2009, e ciò valle anche «nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
pubblicato il: