Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono essere dotati di una "patente a punti", in formato digitale, rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Funziona come la patente di guida: si parte da un punteggio iniziale - che nel caso dei cantieri è di 30 punti - che vengono decurtati a seguito delle risultanze di accertamenti e dei relativi provvedimenti definitivi. Si può operare nei cantieri se si mantiene un punteggio pari o superiore a 15 crediti. A stabilirlo è il Dl Pnrr (decreto 19 del 2024), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024.
indice dei contenuti
- I requisiti per ottenere la "patente"
- Decurtazioni
- Sospensione della "patente"
- Reintegrazione dei crediti
- Multa fino a 12mila euro ed esclusione dai contratti pubblici per chi opera senza patente
- Escluse dalla "patente a punti" le imprese con attestazione Soa
- Le verifiche in capo al committente o responsabile dei lavori
I requisiti per ottenere la "patente"
Per ottenere la "patente" il responsabile legale dell'impresa o il lavoratore autonomo richiedente deve essere in possesso di precisi requisiti: iscrizione alla camera di commercio, possesso del Durc (Documento unico di regolarità contributiva), del Durf (Documento unico di regolarità fiscale) e del Dvr (Documento di valutazione dei rischi). Inoltre, il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori dell'impresa devono essere in regola con gli obblighi formativi stabiliti dal "Tu" sulla Sicurezza (art. 37). Anche il lavoratore autonomo deve aver rispettato gli obblighi formativi previsti dal Dlgs 81 del 2008.
Nelle more del rilascio della patente è comunque possibile lavorare in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del Lavoro.
Decurtazioni
Le decurtazioni dei crediti avvengono a seguito dell'accertamento delle violazioni. Le più gravi costano 10 punti. Si tratta del mancato adempimento degli obblighi previsti dall'allegato I al Tu, tra cui figurano la mancata elaborazione del Dvr, del piano di emergenza ed evacuazione, del piano operativo di sicurezza, l'assenza di protezioni verso il vuoto. Meno dieci punti anche se, ad esempio, non si provvede a formare e addestrare i lavoratori e se non si forniscono i dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto.
Non aver considerato i rischi di cui all'allegato XI costa, invece sette punti. Il riferimento è, ad esempio, ai rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o di caduta dall'alto da altezza superiore a due metri, al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso, al rischio per l'esposizione a sostanze chimiche o biologiche nocive per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
L'impiego di lavoratori irregolari comporta la perdita di cinque punti. Ben più pesante la decurtazione che deriva dal riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per infortunio sul luogo di lavoro, che comporta la perdita di 20 crediti in caso di morte del lavoratore, di 15 crediti in caso di inabilità permanente, assoluta o parziale derivante dall'infortunio e di 10 crediti in caso di inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 40 giorni.
Sospensione della "patente"
In caso di morte o inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l'Ispettorato al lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a 12 mesi.
Reintegrazione dei crediti
I crediti decurtati possono essere reintegrati seguendo corsi di formazione e di aggiornamento periodico. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, fino ad un massimo di 15. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti che hanno comportato il taglio dei crediti, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti con cui si attestano violazioni. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti se l'impresa adotta modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30 del "Tu".
Multa fino a 12mila euro ed esclusione dai contratti pubblici per chi opera senza patente
Le imprese e i lavoratori autonomi che, pur essendo privi di patente o in possesso di una patente con meno di 15 crediti, continuano a lavorare in un cantiere temporaneo o mobile si espongono a sanzioni che vanno da 6mila e 12mila euro e sono esclusi per sei mesi dagli affidamenti di contratti per lavori pubblici.
Escluse dalla "patente a punti" le imprese con attestazione Soa
Le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione Soa, previsto per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150mila euro, non sono tenute al possesso della patente a punti.
Le verifiche in capo al committente o responsabile dei lavori
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, deve trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, oltre alla copia della notifica preliminare trasmessa all'azienda sanitaria, oltre al documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche una dichiarazione attestante, non solo l'avvenuta verifica della documentazione riguardante l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, ma anche il possesso da parte delle imprese e esecutrici o dei lavoratori autonomi della "patente a punti".
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