Prima del 2011 niente sanzioni per architetti e ingegneri non iscritti alla gestione separata Inps

La Corte costituzionale dichiara illegittima la disposizione del 2011 che prevede l'applicazione di sanzioni prima della sua entrata in vigore

di Mariagrazia Barletta

Finisce davanti alla Corte costituzionale la questione dell'obbligo da parte degli architetti e degli ingegneri di iscriversi alla Gestione separata dell'Inps quando, oltre alla libera professione, hanno un lavoro subordinato o esercitano un'altra attività determinanti l'obbligo di iscrizione ad una forma di previdenza obbligatoria diversa da Inarcassa.

Sotto il cono di luce della decisione della Corte costituzionale ci sono le sanzioni civili per i professionisti che, pur essendo obbligati, non si iscrivono alla Gestione separata dell'Inps.

Ma andiamo con ordine. Se un architetto o un ingegnere, oltre a svolgere la libera professione, ha anche un lavoro subordinato, ad esempio come docente della scuola media o superiore, oppure ha un lavoro che prevede l'obbligo di iscrizione ad una forma di previdenza obbligatoria, diversa da Inarcassa, è tenuto all'iscrizione alla Gestione separata dell'Inps e a versare ad essa i contributi relativi all'attività libero-professionale svolta come architetto o ingegnere. Contemporaneamente l'architetto o l'ingegnere soggetto all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'Inps versa un contributo integrativo di carattere solidaristico ad Inarcassa, che, però, non ha valore ai fini della futura pensione.

Sulla questione, relativa anche ad altre professioni, nel 2011 è stata pubblicata una norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 18, comma 12 del Dl 98 del 2011. Ora proprio questo comma, che va a chiarire quali sono i professionisti tenuti all'iscrizione alla gestione separata dell'Inps, è dichiarato incostituzionale con la decisione n.55/2024 della Corte costituzionale per ciò che riguarda l'applicazione delle sanzioni civili, analogamente a quanto era già stato affermato nel caso specifico degli avvocati.

In sintesi, l'articolo 18, comma 12 della legge 98 del 2011 è incostituzionale nella parte in cui non ha esentato dall'applicazione delle sanzioni civili i professionisti che, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni interpretative del 2011, pur rientrando nell'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'Inps non vi si sono iscritti. In altre parole, le sanzioni per mancata iscrizione alla gestione separata dell'Inps non possono essere applicate per l'omessa iscrizione riguardante il periodo antecedente all'entrata in vigore della disposizione del 2011.

La Corte costituzionale, dunque, dichiara «l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore».

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