La patente a punti nei cantieri non è obbligatoria per per chi effettua prestazioni di natura intellettuale. Sono, ad esempio, esclusi gli architetti e gli ingegneri, impegnati nel cantiere come direttori dei lavori o come coordinatori della sicurezza. L'esclusione viene recepita nel testo del Ddl di conversione del decreto Pnrr licenziato dalla Commissione Bilancio della Camera, su cui il governo ha posto la questione di fiducia e che arriverà blindato al Senato.
Un emendamento approvato in Commissione riscrive le regole della cosiddetta "patente a punti" per i cantieri, introdotta dal Dl Pnrr. Resta in piedi l'impostazione di base: dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono essere dotati di una "patente a punti", in formato digitale, rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Funziona come la patente di guida: si parte da un punteggio iniziale - che nel caso dei cantieri è di 30 punti - che vengono decurtati a seguito delle risultanze di provvedimenti definitivi. Si può operare nei cantieri se si mantiene un punteggio pari o superiore a 15 crediti.
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Esclusi coloro che effettuano prestazioni di natura intellettuale
Come si diceva, una prima modifica riguarda le esclusioni. Oltre alle imprese in possesso dell'attestato di qualificazione Soa, sono esclusi anche coloro che «effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale». Una modifica riguarda anche l'esclusione delle imprese dotate di Soa: sono esonerate dalla patente a punti quelle in possesso di attestazione con classifica pari o superiore alla III.
Niente patente se non si designa l'Rspp
Per ottenere la patente, inoltre, viene aggiunto un ulteriore requisito: è necessario aver designato, nei casi in cui ricorre l'obbligo, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp).
Autocertificazione per i requisiti
Un'altra novità riguarda le modalità di attestazione dei requisiti, il cui possesso può essere autocertificato. La patente viene revocata nel di caso di dichiarazione non veritiera accertata in sede di controllo post-rilascio. Scatta la revoca anche se la falsa dichiarazione riguarda uno solo dei requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento della patente.
Il meccanismo di reintegrazione demandato a un Dm Lavoro
Le modalità per l'attribuzione di crediti ulteriori e per il recupero di quelli decurtati sarà ora deciso con un Dm del ministero del Lavoro, sentito l'Ispettorato nazionale. Dunque, viene cancellato il sistema di recupero dei crediti delineato nel Dl, secondo cui i crediti potevano essere reintegrati o per buona condotta (acquisendo un credito per ogni anno trascorso senza essere stati destinatari di ulteriori provvedimenti attestanti violazioni) o seguendo corsi di formazione e di aggiornamento periodico.
Aggiunto un allegato con le violazioni
Il punteggio scala solo a seguito di provvedimenti definitivi, ossia sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione divenute definitive. La modifica al Dl Pnrr approvata inserisce anche un allegato che specifica quali violazioni comportano il taglio dei punti e per ciascuna di esse quanti punti vengono decurtati.
Sono ben 29 le voci dell'elenco (si veda la tabella in basso). Ad esempio, l'omessa elaborazione del Dvr "costa" cinque punti; tre l'omessa elaborazione del piano di emergenza e altrettanti punti si perdono per la mancanza di protezioni verso il vuoto. L'infortunio mortale di un lavoratore dipendente, a seguito della violazione di norme preventive, comporta una sottrazione di 20 punti.
Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell'apposito allegato, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Se nei cantieri si verificano infortuni che comportano la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere la patente, in via cautelare, fino ad un massimo di 12 mesi.
Inasprite le sanzioni
Più pesanti anche le sanzioni: le imprese e i lavoratori autonomi che, pur essendo privi di patente o in possesso di una patente con meno di 15 punti, continuano a lavorare in un cantiere temporaneo o mobile si espongono a una sanzione pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6mila euro. Sono, inoltre, esclusi dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi.
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