In arrivo controlli "light" per le attività certificate "a basso rischio"

Dal fascicolo di impresa alle certificazioni di "basso rischio": arriva in Parlamento il Dlgs che detta nuove regole per i controlli e le ispezioni della Pa

di Mariagrazia Barletta

Controlli meno frequenti per le attività economiche certificate "a basso rischio". È una delle principali novità inserite nello schema di Dlgs che interviene per semplificare i controlli sulle aziende da parte delle amministrazioni pubbliche. L'obiettivo del provvedimento, arrivato in Parlamento per ricevere osservazioni, è focalizzare i controlli sulle attività a maggior rischio, in modo da attuare una più efficace programmazione delle ispezioni e delle relative risorse umane e finanziarie.

Il provvedimento - adottato in attuazione della delega contenuta nella legge annuale per la concorrenza 2021 - va nella direzione di premiare i comportamenti virtuosi, applicando il principio di proporzionalità che dovrebbe portare a intensificare le ispezioni dove i rischi e la complessità delle attività sono maggiori, alleggerendo il carico sulle aziende con minor profilo di rischio.

Controlli meno frequenti con l'attestazione di "basso rischio"

Ciò sarà reso possibile dall'introduzione di strumenti di qualificazione rilasciati da soggetti accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento. In sintesi, le attività economiche potranno accedere, su base volontaria, ad un sistema di gestione e identificazione dei rischi e conseguire la certificazione di "basso rischio" rilasciata da organismi di certificazione accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento.

Con l'attestazione di basso rischio (che va sottoposta a verifica periodica) l'attività ha diritto ad essere controllata con una frequenza non inferiore ad un anno. Affinché ciò avvenga, le certificazioni dovranno confluire nel fascicolo di impresa che sarà consultabile dalle amministrazioni in fase di programmazione dei controlli. Tra l'altro, le amministrazioni controllanti non potranno richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo.

Ci sono precisi ambiti in cui il sistema di gestione e identificazione del rischio potrà essere attivato, che sono: protezione ambientale, igiene e salute pubblica, sicurezza pubblica, sicurezza dei lavoratori e tutela delle fede pubblica. Sarà l'Ente nazionale italiano di unificazione (Uni) ad elaborare le norme tecniche o le prassi di riferimento per la definizione del livello di rischio basso. Le norme dovranno esser approvate dal ministero del Made in Italy.

Il Dlgs qualche indicazione di dettaglio già la fornisce, andando a definire i parametri per l'ottenimento della certificazione del "basso rischio". Tra questi vi sono: il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato; altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili agli obiettivi dell'agenda Onu 2030 e ai principi Esg (Environmental, social, governance); l'esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività; il settore economico in cui opera il soggetto controllato; le caratteristiche e la dimensione dell'attività.

Il "basso rischio" va certificato, ma anche mantenuto: in seguito al rilascio del report certificativo, l'organismo di certificazione sottopone periodicamente l'azienda ad audit al fine di verificare il mantenimento della conformità alla norma di riferimento.

Controlli più mirati

Il provvedimento punta anche ad alleggerire le attività economiche da oneri sproporzionati, nonché ad evitare la duplicazione delle attività di controllo svolte da diverse amministrazioni competenti. Per questo viene previsto che le amministrazioni effettuino un censimento dei controlli che ad esse fanno capo, ossia devono effettuare una ricognizione straordinaria dei controlli eseguiti nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati.

Quest'operazione servirà all'elaborazione di un quadro di sintesi a cura del dipartimento della Funzione pubblica sulla base del quale il Governo e il Parlamento dovranno individuare i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente o rafforzati. Una volta entrato in vigore il Dlgs, entro i successivi 120 giorni il dipartimento della Funzione pubblica dovrà mettere a punto uno schema standardizzato per l'effettuazione del censimento dei controlli che le amministrazioni dovranno completare entro i successivi 120 giorni.

Esclusioni

Lo schema di Dlgs esclude dalla sua disciplina - va precisato - i controlli in materia fiscale, i controlli e gli accessi ispettivi disposti dal Prefetto per la documentazione antimafia, quelli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale e di continuità delle relazioni internazionali.

Vietate le ispezioni contemporanee (salvo eccezioni)

Riguardo alle ispezioni, il Dlgs vieta alle amministrazioni di effettuare contemporaneamente due o più ispezioni diverse sullo stesso soggetto, a meno che non si compia un'ispezione congiunta preventivamente concordata. Salvo alcune eccezioni (richieste da parte dell'Autorità giudiziaria, segnalazioni di soggetti privati o pubblici, casi previsti dal diritto dell'Ue, controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro, rilevazione di situazioni di rischio), l'amministrazione non può effettuare controlli su un'azienda a distanza di meno di sei mesi dall'ultimo controllo che questa ha ricevuto. Tale regola vale anche se l'ultimo controllo è stato eseguito da un'altra amministrazione.

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