Per dimostrare i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti in una gara d'appalto, l'esperienza della partecipazione ad un concorso di progettazione non è spendibile. Lo è solo se, dopo aver vinto il concorso, si è stati incaricati della redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.
Ad affermarlo è il Consiglio di Stato (sentenza 3522 del 2024) che si è espresso su un ricorso presentato da un componente di una società mandataria per i servizi di progettazione di un appalto integrato indetto dal Comune di Cosenza.
Nel raggruppamento concorrente del ricorrente, risultato primo classificato, uno dei componenti aveva indicato tra le referenze la partecipazione ad un concorso di progettazione che non aveva vinto.
«La mera partecipazione ad un concorso di progettazione non dà diritto al concorrente non vincitore, né destinatario di premi e/o di menzioni particolari, alla spendita di tale esperienza come servizio svolto, senza aver redatto per l'esecuzione dell'appalto alcun Pfte», viene affermato nella sentenza.
Nel caso specifico, il disciplinare di gara specificava che le capacità tecniche e professionali dovessero far riferimento ai contratti eseguiti. «Ciò - affermano i giudici amministrativi -, in ossequio al principio secondo il quale i servizi, per essere considerati requisiti di capacità tecnico-professionale, devono essere stati svolti in concreto».
Tolta la referenza del concorso indicata perché, dunque, non valida, la mandataria per i servizi di progettazione del gruppo vincitore risultava priva «dei requisiti minimi di capacità tecnica e professionale con conseguente inammissibilità dell'intera offerta presentata dal Rti, il quale avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura», con conseguenziale aggiudicazione dell'appalto in favore dell'appellante, seconda nella graduatoria.
I giudici riportano anche i contenuti di una recente sentenza (Consiglio di Stato, 4 aprile 2023, n. 3461) in cui si ricorda che i requisiti speciali per la selezione sono incentrati essenzialmente sulla capacità economica e finanziaria e sulla capacità tecnica e professionale, che l'operatore economico può dimostrare attraverso una documentazione in cui si presuppone che il professionista abbia stipulato un contratto per l'affidamento e lo svolgimento dei servizi. Ciò vale soprattutto in riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria, «dal momento che non sembra ipotizzabile provare questi elementi se l'operatore economico non sia stato parte del contratto e quindi centro di imputazione di tutti gli effetti derivanti dall'incarico».
Tornando al caso specifico, la referenza su cui si è concentrata la sentenza, non poteva valere perché il progettista «aveva redatto un progetto solo per la partecipazione alla gara e non quello di fattibilità tecnico economica per l'esecuzione effettiva del contratto, essendo pervenuto solo al sesto posto in graduatoria».
Riguardo poi all'integrazione dei requisiti, in sede contenziosa, non dichiarati in gara, mediante soccorso istruttorio, i giudici rinviano al divieto di integrazione postuma dei requisiti, sancito dalla giurisprudenza amministrativa.
Come già affermato dal Consiglio di Stato, infatti: «In sede di gara pubblica non può ammettersi il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti, attesa non solo l'inesistenza della carenza di un elemento formale della domanda, ma anche la natura perentoria del relativo termine, con conseguenze immediatamente escludenti, laddove, al contrario, il soccorso istruttorio equivarrebbe ad una sostanziale rimessione in termini».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
pubblicato il: