Dl Salva-casa, la doppia conformità non è cancellata, ma alleggerita solo per abusi minori

Se non c'è documentazione probante per accertare la data di realizzazione dell'abuso ci pensa il tecnico incaricato sotto la sua responsabilità

di Mariagrazia Barletta

Abusi minori sanabili con una verifica di conformità "alleggerita", ma sempre doppia. Non elimina la doppia conformità il Dl Salva-casa approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 24 maggio.

Il decreto, almeno nella bozza diffusa dopo il Consiglio dei ministri, suddivide l'accertamento di conformità in due, andando a distinguere quello che si occupa degli interventi realizzati in assenza di titolo, in totale difformità o con variazioni essenziali da quello che disciplina la sanatoria da poter attivare in caso di parziali difformità

Difformità totali e variazioni essenziali

Nel primo caso, che dunque riguarda gli abusi che per semplicità possiamo definire più gravi, c'è la possibilità di ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Dunque, per gli abusi più grossi resta la doppia conformità così come la si conosceva finora.

Parziali difformità

All'accertamento di conformità per gli abusi più gravi, che è disciplinato dall'articolo 36, modificato dal salva-casa, se ne aggiunge uno per abusi minori, introdotto dall'articolo 36-bis scritto di sana pianta dal nuovo Dl. Si tratta dell'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità. Quest'ultimo si occupa degli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla Scia o in assenza o in difformità dalla Scia. Per tali interventi, il responsabile dell'abuso (o l'attuale proprietario dell'immobile) può ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento è conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.

Dunque, c'è sempre una verifica doppia della conformità, ma più semplice. Ad attestare le conformità è il professionista abilitato che ne dimostra il rispetto nella documentazione da produrre con la richiesta del permesso di costruire o con la Scia in sanatoria. 

Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. Va poi provata l'epoca di realizzazione dell'intervento con gli stessi documenti che servono a dimostrare lo stato legittimo per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio (informazioni catastali di primo impianto, altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, etc..).

Tuttavia, nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante documentazione probante, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, previste dal Dpr 445 del 2000.

Se gli interventi da sanare sono eseguiti su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica . L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della soprintendenza, che deve arrivare entro 90 giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini fissati, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente.

Il rilascio del permesso e della Scia in sanatoria sono subordinati al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi. Tali sanzioni sono comprese tra 1.032 e 30.984 euro. Nelle ipotesi in cui venga accertata la compatibilità paesaggistica, si applica anche una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.

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