Affidamento diretto, se i requisiti dichiarati non sono veritieri scatta la sospensione dell'operatore economico

La misura sanzionatoria si applica anche ai servizi di architettura e ingegneria per importi inferiori a 40mila euro

di Mariagrazia Barletta

Negli affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi, compresi i servizi di architettura e ingegneria, di importo inferiore a 40mila euro, la stazione appaltante effettua dei controlli a campione sulle dichiarazioni che gli operatori economici producono per attestare il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. 

In caso di mancata comprova dei requisiti dichiarati dall'operatore nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40mila euro, la stazione appaltante deve sospendere l'operatore dalla partecipazione alle procedure di affidamento da essa indette per un periodo di tempo che va da uno a 12 mesi.

A ricordarlo è l'Anac nel parere di precontenzioso 235 del 2024, evidenziando che si tratta di una misura innovativa di carattere sanzionatorio di tipo interdittivo, in quanto impedisce temporaneamente la partecipazione alle gare indette dall'amministrazione. 

Innovativa perché è stata introdotta nel nuovo Codice degli Appalti (Dlgs 36 del 2023), ma non era presente nel precedente Codice (Dlgs 50 del 2016). Trattandosi di una misura sanzionatoria (che si aggiunge ad altre sanzioni, quali l'escussione della cauzione, la risoluzione del contratto e l'eventuale provvedimento sanzionatorio adottato dall'Anac all'esito di un autonomo procedimento), l'Anac ritiene che vada applicata nel rispetto dei principi generali che regolano le sanzioni, ed in particolare nel rispetto del principio di stretta legalità (che comporta la necessità di applicare la sanzione in presenza dei presupposti tassativi previsti del legislatore), del principio di irretroattività (in virtù del quale nessuno può essere assoggettato a una sanzione non in vigore al momento della commissione della violazione), e dei principi di proporzionalità e del contraddittorio.

Alla luce di ciò - precisa l'Authority -: «La misura sanzionatoria della sospensione di cui all'art. 52 del nuovo Codice non è applicabile alle procedure indette in vigenza del precedente Codice, che continuano ad essere regolate dalle disposizioni di cui al Dlgs. n. 50/2016». «Si ritiene, infatti - prosegue l'Anac -, che in caso di "estensione" degli effetti della misura sanzionatoria ex art. 52 del nuovo Codice alle procedure regolate dal previgente Codice verrebbe eluso il principio di irretroattività delle sanzioni, realizzando oggi un effetto impedivo alla "partecipazione" e all'"affidamento" di procedure la cui normativa applicabile (cristallizzata al momento della data di pubblicazione del bando/avviso) non contemplava tale sanzione a carico degli operatori economici».

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI - Dlgs 36 del 2023
ART. 52 | Controllo sul possesso dei requisiti
1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

2.
Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

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