Accordo quadro, affidamento diretto possibile anche per servizi di architettura e ingegneria

Il comunicato del presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, sui limiti e le possibilità di ricorso all'accordo quadro

Gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalto e non ci sono disposizioni nel Dlgs 36 del 2023 che vietino di far ricorso all'affidamento diretto. Significa che un accordo quadro può essere aggiudicato con affidamento diretto per lavori al di sotto di 150mila euro e per servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a 140mila euro. Per importo si intende quello massimo stimato per l'intera durata dell'accordo.

A specificarlo è il comunicato del presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, depositato il 7 giugno.

A disciplinare l'accordo quadro è l'articolo 59 del nuovo Codice degli appalti che lo definisce come un «accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste».

Il Codice degli appalti stabilisce il limite di durata massima dell'accordo, non superiore a 4 anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati. Sancisce l'obbligo di indicare il valore stimato dell'intera operazione contrattuale, insieme al divieto di ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Come precisa l'Anac, l'accordo quadro è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Inoltre, anche se è decaduto ogni limite al suo utilizzo, ciò non significa tuttavia che l'accordo quadro «sia lo strumento contrattuale più adeguato per tutti i tipi di appalto»«È più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo». Infine, le prestazioni oggetto di accordo quadro «devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il sé, quando e quantum delle prestazioni».

Da quanto si apprende dal comunicato, l'Anac «ha più volte riscontrato un'applicazione distorta dell'accordo quadro spesso utilizzato anche per attività non standardizzabili e prive di qualunque progettualità», da qui l'esigenza di ribadire che «le prestazioni oggetto dell'accordo devono essere identificate con compiutezza». «I contratti attuativi non possono, infatti - viene spiegato nel documento -, apportare modifiche tali da alterare la natura generale dell'accordo quadro, dovendo restare immutati gli elementi essenziali in esso descritti, con sufficiente precisione, nelle specifiche tecniche/progettuali. Un corretto ricorso a tale strumento contrattuale deve, inoltre, prevedere uno stretto legame tra quest'ultimo e gli strumenti di pianificazione e programmazione e non può, al contrario, come talvolta riscontrato, sopperire ad una sostanziale incapacità programmatica delle stazioni appaltanti».

Nel caso, poi, di affidamento diretto, la stazione appaltante è tenuta anche al rispetto di ulteriori condizioni affinché l'utilizzo dell'accordo quadro non comporti la possibile elusione delle disposizioni del codice o un'eventuale limitazione o distorsione della concorrenza.

Oltre a raccomandare alle stazioni appaltanti, in caso di affidamento diretto, di consultare più operatori economici e di calcolare l'importo massimo complessivo dell'accordo quadro considerando l'importo massimo stimato al netto dell'Iva del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo stesso, l'Anac precisa che «l'eventuale possibile incremento dell'importo del contratto dovrà essere rapportato all'importo massimo stimato ai fini dell'affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all'affidamento diretto».

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