Le dichiarazioni sulle tolleranze esecutive, rese dal tecnico abilitato, concorrono alla determinazione dello stato legittimo di un immobile o di un'unità immobiliare. C'è anche questa novità nelle nuove disposizioni introdotte dal Dl "salva casa" (decreto 69 del 2024) per semplificare la dimostrazione dello stato legittimo.
Una piccola innovazione che si aggiunge alla possibilità di non risalire necessariamente a titoli, non sempre rintracciabili nelle ricerche di archivio, molto datati nel tempo.
Ma andiamo con ordine, il decreto casa - va ricordato - modifica l'articolo 9-bis del Tu Edilizia (Dpr 380 del 2001) dedicato allo stato legittimo.
In seguito alla modifica, per dimostrare lo stato legittimo di un immobile o di una unità immobiliare non occorre più sia il titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione sia quello con cui è stato assentito l'ultimo intervento. Basta l'uno o l'altro, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
C'è poi un'altra condizione importante: per far valere il titolo che ha assentito l'ultimo intervento è necessario che questo sia stato rilasciato «all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa». Cioè, sul titolo deve esserci stato un ok da parte dell'amministrazione. La relazione illustrativa che accompagna il Dl evidenzia come, con particolare riferimento al titolo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio interessante l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, si è voluto «valorizzare l'affidamento del privato nell'operato della pubblica amministrazione nel caso in cui gli uffici tecnici comunali abbiano accertato parziali difformità e non le abbiano considerate rilevanti, avendo emanato un provvedimento favorevole».
Come si diceva, con il Dl casa viene anche esteso l'elenco della documentazione amministrativa probante ai fini dello stato legittimo. Più nel dettaglio, tra i titoli idonei a stabilire lo stato legittimo sono ricompresi, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni, quelli rilasciati o formati in applicazione: delle norme sul permesso in sanatoria (art. 36 e 36-bis), della disciplina sulla sanzione pecuniaria conseguente all'annullamento del permesso di costruire che realizza gli effetti del permesso di costruire in sanatoria (art. 38).
Concorre alla determinazione dello stato legittimo anche il pagamento delle sanzioni irrogate a seguito di: interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (articolo 33); interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (articolo 34); interventi in assenza o in difformità dalla Scia, purché su immobili comunque non sottoposti a vincolo (articolo 37, commi 1 e da 3 a 6). Concorrono, infine, alla determinazione dello stato legittimo le dichiarazioni relative a tolleranze (art. 34-bis).
Si tratta delle dichiarazioni sulle tolleranze esecutive che ai sensi del Tu Edilizia il tecnico abilitato rende, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie o con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali.
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