Requisiti di capacità tecnica, il supporto alla progettazione non basta per affidamenti complessi

L'attività di supporto alla progettazione non è utilizzabile per l'intero importo delle opere ai fini della dimostrazione della capacità tecnica, ma va parametrata in base all'effettiva attività svolta. Dunque, non solo i servizi svolti devono essere attinenti alle categorie di lavorazioni richieste dal bando e ai relativi importi, ma bisogna anche tener conto dell'incidenza delle attività certificate all'interno delle fasi prestazionali cui le stesse fanno riferimento. 

Se non fosse così si avrebbe il paradosso che attività residuali e secondarie dal punto di vista economico possano legittimare l'affidamento di integrali progettazioni anche estremamente complesse e di rilevanza milionaria, con il rischio, poi, che della stessa progettazione potrebbero avvalersi per l'intero importo delle categorie e classi tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nella medesima attività progettuale.

A dirlo è l'Anac con atto del presidente, pronunciandosi sul tema della valutazione delle certificazioni prodotte ai fini della dimostrazione dei servizi pregressi. Il caso specifico riguarda i requisiti di un progettista in un appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di una scuola dell'infanzia a Vittoria, in provincia di Ragusa, per un valore a base d'asta di quasi quattro milioni di euro (3.972.099,64 euro).

Nel caso specifico, il progettista aveva fatto valere, per la dimostrazione dei requisiti di idoneità, pregresse prestazioni di poco valore, riguardanti per esempio attestati di prestazione energetica.  La stazione appaltante aveva consentito al progettista il completo utilizzo di una certificazione, rilasciata da altro soggetto in diverse categorie dei lavori per un valore complessivo di 13.911.195 euro, senza tenere conto che nel certificato in esame lo stesso progettista risultava incaricato unicamente del "supporto alla progettazione definitiva" per lo svolgimento di singole prestazioni specialistiche, remunerate unicamente con un onorario inferiore ai 10mila euro.

Alla luce della ricostruzione sulla certificazione utilizzata dal professionista, secondo l'Anac, attesa la parzialità dell'attività progettuale certificata rispetto all'intero valore della progettazione definitiva, non risulterebbe condivisibile la valutazione della stazione appaltante che ha ritenuto certificabili per intero le categorie e gli importi dei lavori riportati nell'attestazione presentata dal professionista, ai fini della comprova dei requisiti di partecipazione, «che potrebbero semmai trovare riconoscimento nella certificazione in misura percentuale».

Nelle gare pubbliche per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura - precisa Anac - l'esperienza pregressa deve comprendere lo svolgimento di prestazioni comunque idonee a comprovare la capacità tecnica in riferimento all'incarico da affidare. E, «anche ammettendosi la possibile spendita di servizi accessori alla progettazione aventi natura specialistica - l'Authority ritiene in linea generale -, che l'esperienza pregressa deve comprendere lo svolgimento di prestazioni in ogni caso idonee a comprovare la capacità tecnica in riferimento all'incarico da affidare, riferita ad ognuna delle classi e categorie e agli importi richiesti».

«In altre parole, nella verifica dell'idoneità delle pregresse esperienze, si deve valutare se i servizi svolti sono attinenti alle categorie di lavorazioni richieste dal bando ed ai relativi importi, tenendo presente altresì l'incidenza delle attività certificate all'interno delle fasi prestazionali cui le stesse ineriscono, al fine di evitare che lo svolgimento di prestazioni a carattere del tutto secondario - in qualità e quantità - possa consentire di utilizzare l'intero valore dell'opera, oggetto di pregressa progettazione, per la dimostrazione della sua capacità tecnica».

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