Decreto Salva-casa: le tolleranze costruttive fuori dall'autorizzazione paesaggistica

Niente nullaosta per gli interventi che si scostano da quanto risulta dal titolo abilitativo, senza superare le soglie fissate dal Dl 69 del 2024

di Mariagrazia Barletta

Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi eseguiti entro il 24 maggio 2024 che rientrano nelle nuove tolleranze costruttive riviste al rialzo dal Dl "salva-casa". È quanto ha disposto lo stesso decreto 69 del 2024, richiamando il regime che "libera" dal nulla osta previsto dal Dpr 31 del 2017.

Dunque, gli interventi che si scostano da quanto risulta dal titolo abilitativo, senza superare le soglie fissate dal "salva-casa", non solo non sono considerati violazioni, ma non necessitano nemmeno del nulla osta paesaggistico. Si tratta degli interventi, realizzati entro il 24 maggio 2024, che comportano il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, purché contenuto entro precisi limiti che variano dal 2 al 5% a seconda della superficie utile dell'unità abitativa considerata.

Tale limite è del 2% per le unità immobiliari con superficie utile superiore a 500 mq. Sale al 3% se la superficie varia tra i 300 e i 500 mq e si ferma al 4% se la superficie utile è compresa tra 100 e 300 mq. Infine, arriva al 5% in corrispondenza di una superficie utile inferiore a 100 mq.

Al fine del computo della superficie utile, - viene specificato nel Dl - bisogna considerare la «sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo». Una disposizione, quest'ultima, introdotta - da quanto si apprende dalla relazione che accompagna il Dl - per «evitare possibili condotte di frazionamento meramente strumentali ad ottenere l'applicazione di un regime più favorevole».

Inoltre, il Dl - limitatamente agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 e agli immobili non sottoposti a tutela dal Codice dei beni culturali e del paesaggio - amplia l'elenco delle tipologie di tolleranze esecutive che, dunque, comprendono: «il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere». 

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