Il Tar sul "Salva-casa": chiarite le condizioni per cui pergolati e pergotende sono da considerare edilizia libera

La sentenza del Tar Marche (la prima) che prende in considerazione le modifiche al Tu Edilizia apportate dal Dl 69 del 2024

di Mariagrazia Barletta

Alla luce del Dl "salva-casa" viene chiarito - si spera definitivamente - quando i manufatti variamente definiti quali "pergolati", "pergotende", siano realizzabili in regime di edilizia libera. E ciò accade se tali manufatti: sono aperti su tutti i lati e non creano uno spazio stabilmente chiuso e sono compatibili dal punto di vista estetico e architettonico con il contesto preesistente. Mentre, non è rilevante il fatto che pergolati e pergotende siano più o meno stabilmente infisse al suolo.

A sottolinearlo, in una recentissima pronuncia, è il Tar Marche (n. 576 del 17 giugno 2024). A quanto pare, la prima sentenza che prende in considerazione le modifiche al Tu Edilizia apportate dal Dl 69 del 2024. Le considerazioni sviluppate dal Tar relativamente alle ultime novità arrivate con il "salva-casa" non si applicano al caso esaminato perché entrate in vigore dopo i fatti esaminati dai giudici amministrativi, alla cui attenzione sono stati sottoposti degli interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dal titolo edilizio in un immobile ubicato a Jesi. Tra questi l'esecuzione di pergolati e di gazebo.

Nella sentenza i giudici ricordano che  il Dl. 69/2024 ha modificato l'art. 6 del T.U. n. 380/2001 inserendo al comma 1 la lettera b-ter), che include fra gli interventi di edilizia libera «le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera», precisando che «In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche». 

«La norma, per quanto non applicabile ratione temporis al caso di specie - prosegue la sentenza -, è stata inserita nel Dl n. 69/20024 proprio al fine di chiarire (si spera definitivamente) che i manufatti variamente definiti quali "pergolati", "pergotende", etc., sono realizzabili in regime di edilizia libera se le stesse: i) sono aperte su tutti i lati e non creano uno spazio stabilmente chiuso e ii) sono compatibili dal punto di vista estetico e architettonico con il contesto preesistente, mentre non è rilevante il fatto che le stesse siano più o meno stabilmente infisse al suolo. Come si può vedere, dunque, la norma sopravvenuta traduce in diritto positivo quelle che erano le acquisizioni più recenti della giurisprudenza prevalente».

Il Dl - va ricordato - ha inserito nell'elenco delle attività di edilizia libera anche le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, le cosiddette Vepa, realizzate per chiudere i porticati. Anche in questo caso, non devono configurarsi spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici. 

Vale la pena ricordare che il regolamento edilizio-tipo (allegato A) definisce il porticato (o portico) come un «elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio».

Tornando alle Vepa a chiusura di porticati, per rientrare nel novero dell'edilizia libera vanno rispettate ulteriori condizioni: non devono generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

Tali strutture devono, inoltre, favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici e avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente. Inoltre, non devono modificare le preesistenti linee architettoniche.

Le vetrate devono essere amovibili e totalmente trasparenti e, infine, devono essere dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche.

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