Aree idonee all'installazione delle rinnovabili: decreto pubblicato in "Gazzetta"

di Mariagrazia Barletta

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell'Ambiente, emanato con i ministeri della Cultura e dell'Agricoltura, che fissa i principi omogenei cui le regioni dovranno attenersi per individuare le aree idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, contribuendo all'obiettivo prefissato di 80 GW di potenza aggiuntiva entro il 2030.

Si tratta di un provvedimento che era stato previsto dal Dlgs 199 del 2021 (art. 20) che ha demandato ad un decreto interministeriale l'individuazione dei princìpi e dei criteri per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, con l'obiettivo di soddisfare la potenza individuata dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. Decreto che ha anche il compito di stabilire la ripartizione, tra le regioni e le provincie autonome, della potenza da installare. Conformemente ai princìpi stabiliti dai ministeri, sono poi le regioni e le provincie autonome a individuare le aree idonee. Nel frattempo che questo iter si concluda, il Dlgs 199 del 2021 aveva individuato un elenco di aree idonee, che dunque sono aree idonee ope legis.

Individuazione delle aree in 180 giorni, dopodiché scattano i poteri sostitutivi

Le regioni hanno 180 giorni di tempo (a partire dall'entrata in vigore del Dm Ambiente) per individuare sul loro territorio le aree idonee all'installazione di rinnovabili. Trascorso questo termine infruttuosamente,  scattano i poteri sostitutivi: il ministero dell'Ambiente propone degli schemi di atti normativi di natura sostitutiva da adottare in Consiglio dei ministri.

Quattro tipologie di aree idonee/non idonee

Più nel dettaglio, le regioni devono individuare diverse tipologie di superfici e aree idonee, tra queste: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili; le superfici e aree non idonee, ossia aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti; le superfici e aree ordinarie, ossia le superfici e le aree diverse da quelle sopraccitate, nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari; infine, le aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

I criteri omogenei

Per eseguire questa operazione, le regioni devono uniformarsi ai criteri omogenei definiti dal Dm. Innanzitutto le regioni devono individuare aree idonee abbastanza ampie da raggiungere di obiettivo nazionale, da centrare entro il 2030, di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020. Tale potenza è ripartita tra le regioni nella tabella allegata al Dm.

Nell'individuare le aree idonee le regioni dovranno tener conto delle «esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica». Le regioni potranno anche fare salve le aree idonee ope legis definite dal Dlgs 199.

Il Dm, però stabilisce rigidi paletti per le aree non idonee. Tutte le regioni dovranno considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela secondo il Codice 42 del 2004 e più precisamente i beni culturali (art. 10) e le "bellezze individue" (art. 136, comma 1, lettere a e b)

Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Le regioni possono, inoltre, stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di sette chilometri.

Il testo del decreto interministeriale sulla aree idonee

pubblicato il: