Salva-casa, stato legittimo: se riguarda gli appartamenti non valgono le difformità delle parti comuni

In edilizia libera anche le pergole bioclimatiche

di Mariagrazia Barletta

Arrivano le prime approvazioni di modifiche al "salva-casa".

Passano in commissione Ambiente della Camera una semplificazione della dimostrazione dello stato legittimo e delle piccole modifiche per le attività di edilizia libera.

In più viene introdotta la possibilità da parte dei comuni di concedere più tempo per le demolizioni degli abusi per esigenze di salute o di grave disagio economico dei residenti.

Stato legittimo, semplificazione per i condomìni

La novità più importante apportata nella prima tranche di emendamenti approvati in Commissione riguarda una semplificazione dello stato legittimo: la dimostrazione non deve interessare le parti comuni condominiali se ci si sta occupando di una singola unità immobiliare e, viceversa, se la dichiarazione riguarda l'edificio in generale, non hanno valore le difformità che riguardano le unità immobiliari di quel fabbricato.

«Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso», è quanto viene precisato ora con una modifica all'articolo 9-bis del Tu edilizia dedicato, appunto, allo stato legittimo.

Viene, inoltre, riscritta la condizione che consente di non andare a ricercare titoli risalenti nel tempo al fine di dimostrare lo stato legittimo. In particolare, si può far riferimento al titolo abilitativo che ha assentito l'ultimo intervento edilizio realizzato sull'intero immobile o sull'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.

Demolizioni a carico dei responsabili dell'abuso in 240 giorni anziché 90

Un altro emendamento agisce sui tempi concessi ai responsabili degli abusi per demolire e rispristinare lo stato dei luoghi. Siamo nel campo degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Il testo unico, in questi casi, prevede che il Comune acquisisca il bene e l'area di sedime qualora il responsabile dell'abuso non provveda entro 90 giorni dall'ingiunzione alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. In seguito alla modifica approvata, il Comune potrà concedere (con atto motivato) fino a 240 giorni per l'azzeramento dell'abuso, nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ordinanza o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico.

In edilizia libera anche le pergole bioclimatiche, restrizione su Vepa a chiusura di porticati

I porticati chiusi da vetrate amovibili e totalmente trasparenti (le cosiddette Vepa) continuano a essere annoverati tra gli interventi di edilizia libera. Viene, però, introdotta un'esclusione: non rientrano nelle attività di edilizia libera le Vepa a chiusura di porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche.

Sempre nell'ambito dell'edilizia libera, viene specificato che vi rientrano le tende a pergola, anche bioclimatiche.

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