Salva-casa, quando la pergola bioclimatica è edilizia libera

di Mariagrazia Barletta

Nel rispetto di precise prescrizioni, anche le pergole bioclimatiche rientrano nelle attività di edilizia libera elencate nel Tu dell'Edilizia.

Lo prevede un emendamento al "Salva-casa" approvato in commissione Ambiente alla Camera. Il testo del Dl scade il 28 luglio, dunque dovrebbe approdare in Aula mercoledì (c'è spazio ancora per modifiche a Montecitorio) poi arriverà al Senato che, visti i tempi stretti, potrà solo ratificare il lavoro svolto alla Camera.

Come si diceva, con la modifica approvata viene integrato l'articolo 6 del Dpr 380 del 2001 e la nuova voce dell'elenco delle attività di edilizia libera dedicata a diverse tipologie di tende da sole, viene ampliata, facendovi ricadere anche le pergole bioclimatiche, ossia le pergole dotate di lamelle frangisole.

Definire cos'è una pergola o un pergolato è il primo passo per capire cosa rientra nell'edilizia libera e cosa si intende per pergola bioclimatica. Per effettuare questo primo passo - nonostante le modifiche normative - conoscere la giurisprudenza è indispensabile. Secondo l'orientamento consolidato la pergola e il pergolato sono elementi che hanno l'obiettivo di ombreggiare, sono formati da montanti connessi in alto da elementi orizzontali e sono aperte sui lati (ad esclusione di quello addossato al muro dell'edificio per i pergolati). La giurisprudenza finora ha affermato anche che tali strutture se sono coperte superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, sono tettoie (Consiglio di Stato, sez. IV, 22/08/2018 , n. 5008) e come tali non rientrano nelle attività di edilizia libera.

Ora probabilmente questo orientamento dovrebbe cambiare e le pergole bioclimatiche, anche se coperte superiormente da lamelle entrerebbero nel novero dell'edilizia libera. Va ricordato che non sempre ciò che è edilizia libera non richiede alcun titolo abilitativo perché, come è specificato nel Tu, restano ferme le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e vanno comunque rispettate le normative di settore: le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica, alla tutela dal rischio idrogeologico, nonché le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ci sono poi da rispettare anche alcuni paletti che il salva-casa ha introdotto nel definire la nuova categoria delle tende da sole e delle pergole come interventi rientranti nel perimetro delle attività di edilizia libera. Dunque, le pergole bioclimatiche, per far parte degli interventi di edilizia libera, possono avere elementi di protezione dal sole mobili o regolabili, possono essere addossate o annesse agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera.

Inoltre, non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche. Dunque, se questi requisiti non sono rispettati, bisogna comunque munirsi di titolo.

Bisogna anche ricordare che il glossario dell'edilizia libera è più limitante rispetto al nuovo articolato del Tu, perché esclude dal conseguimento del titolo abilitativo i pergolati se di limitate dimensioni e se non sono stabilmente infissi al suolo. Resta sempre una forte discrezionalità anche nel valutare cosa si possa intendere per "limitate dimensioni".

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