Ha mosso i primi passi il Dlgs che rivede le autorizzazioni da richiedere per installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'obiettivo - da quanto annuncia il governo - è riordinare la normativa, «allo scopo di razionalizzarla e adeguarla al diritto dell'Unione Europea, ridurre gli oneri regolatori, favorire la competitività e agevolare, in particolare, l'avvio delle attività economiche e l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico».
Il testo è stato approvato in via preliminare dal Governo lo scorso 7 agosto. Deve poi essere esaminato dalle competenti Commissioni di Camera e Senato che entro 60 giorni devono formulare eventuali osservazioni, dopodiché il testo sarà approvato definitivamente dall'Esecutivo per poi essere pubblicato in "Gazzetta ufficiale".
Gli iter previsti e rivisitati sono tre e variano a seconda della tipologia, della dimensione e della localizzazione degli impianti: attività libera, Procedura abilitativa semplificata (Pas), autorizzazione unica.
Attività libera
Il nuovo provvedimento prevede che l'attività libera non richieda atti di assenso o dichiarazioni. Fanno eccezione gli interventi in aree soggette a vincoli paesaggistici, per le quali l'autorità dovrà esprimersi entro 30 giorni (oggi il termine è di almeno 45 giorni).
Procedura abilitativa semplificata
La "Pas", Procedura abilitativa semplificata, riguarda invece progetti che non richiedono procedimento di "permitting" e non sono assoggettati a valutazioni ambientali: a seconda delle casistiche, con l'eventuale coinvolgimento di più amministrazioni, si va da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 75 per terminare la procedura. Oggi quest'ultimo termine può essere sospeso senza fissare alcun limite massimo per tale sospensione potendo, dunque, la procedura, durare anche due anni.
Nei casi in cui siano necessari atti di assenso rientranti nella competenza comunale, si introduce il silenzio assenso al posto del silenzio-inadempimento previsto dalla normativa vigente. Per interventi che richiedono l'assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, si prevede l'indizione della conferenza di servizi, con alcune deroghe al procedimento vigente. In particolare si prevede che, decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che sia stata comunicata la conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto), il titolo abilitativo deve intendersi perfezionato senza prescrizioni.
Si prevede in ogni caso la decadenza del titolo per il mancato avvio della realizzazione degli interventi o per la mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal cronoprogramma a corredo del progetto.
Autorizzazione unica
L'istanza di Autorizzazione Unica va invece presentata alla Regione per impianti sotto i 300 megawatt e oltre quella soglia al Mase: rientrano in quest'ultima casistica gli impianti off-shore.
Il procedimento, a seconda della complessità può durare 175 giorni, nel caso di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, fino a 420 giorni, nella più complessa delle ipotesi, dovendo prevedere in quest'ultima anche la Verifica di assoggettabilità a VIA e la Valutazione d'Impatto Ambientale.
Finora la legge ha previsto un termine di 60 o 90 giorni per la durata del procedimento di autorizzazione, senza, tuttavia, chiarire il tempo occorrente per la verifica di completezza della documentazione e comunque al netto dei tempi per le valutazioni ambientali.
Per gli interventi che rientrano nel regime di autorizzazione unica, si norma il procedimento relativo alla fase successiva alla presentazione dell'istanza, concernente la verifica della completezza della documentazione, e si stabiliscono i termini per eventuali integrazioni. Inoltre, si fissa in centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione il termine di conclusione della conferenza. Tale termine è sospeso per un massimo di 60 giorni in caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (Via) o per un massimo di 90 giorni in caso di progetti sottoposti a Via.
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