Il documento di fattibilità delle alternative progettuali può essere affidato all'esterno

A dirlo è l'Anac con un comunicato del presidente, in cui si spiega anche come calcolare il corrispettivo da porre a base di gara

di Mariagrazia Barletta

Le stazioni appaltanti possono affidare all'esterno la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali, purché venga osservata la sequenza procedurale prevista dal codice dei contratti secondo cui il Docfap deve precedere il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip), che è di competenza esclusiva del Rup, cui poi segue il Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte). Il rispetto di tale sequenza impone l'impossibilità di affidare il Docfap all'esterno congiuntamente al progetto di fattibilità tecnico economica.

È quanto afferma l'Anac che con un comunicato del presidente, Giuseppe Busia, cerca di chiarire una questione su cui il Codice degli appalti (Dlgs 36 del 2023) non si esprime.

Il comunicato affronta anche il nodo del calcolo del corrispettivo per l'affidamento esterno del Docfap. Secondo l'Anac bisogna far riferimento ai criteri di remunerazione previsti nelle tavole allegate al DM 17 giugno 2016, riguardanti le attività propedeutiche alla progettazione. È sbagliato, invece, adottare un criterio a vacazione oraria.

A chi spetta la redazione del Docfap

Il nuovo Codice degli appalti ha modificato i livelli di progettazione, riducendoli a due, e ha inserito nella fase di programmazione dell'opera il documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap),da redigere sulla base del quadro esigenziale. In base ai suoi contenuti viene redatto il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip).

Come stabilito dal Codice, il Docfap - obbligatorio per lavori sopra soglia - analizza e individua le possibili soluzioni progettuali comparando diverse alternative al fine di individuare la soluzione migliore, in termini di costi-benefici, per la collettività e per l'ambiente. Il Codice - evidenzia l'Anac - non dà indicazione sui soggetti cui compete la redazione del Docfap.

L'Allegato I. 7 - scrive l'Anac - attribuisce espressamente alla competenza della stazione appaltante/Rup l'elaborazione del quadro esigenziale e del Dip, non fornendo specifiche indicazioni sulla modalità di svolgimento della redazione del Docfap e sulla possibilità di avvalersi di soggetti esterni per l'incarico. Da qui il dubbio se il Docfap possa essere affidato all'esterno.

Peraltro - rimarca ancora l'Anac - le stesse previsioni in tema di progettazione, contenute nell'art. 41 del d.lgs. 36/2023, individuano le fasi progettuali da porre a base di gara dei servizi di ingegneria e architettura, comprendenti, espressamente gli incarichi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, etc.., ma non comprendono il Docfap.

Le stazioni appaltanti possono scegliere di affidare il Docfap all'esterno

«Va tuttavia osservato - continua il comunicato del presidente dell'Anticorruzione - che la previsione, secondo cui il Docfap è approvato dal committente con propria determinazione, fa in modo che sia l'amministrazione a fare propria la comparazione delle alternative prospettate nel documento in esame, con conseguente individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l'ambiente».

Peraltro, «il Docfap si compone di una relazione tecnico-illustrativa tesa alla valutazione di profili tecnici/tecnologici per i quali è prevista anche la possibilità di effettuare indagini preliminari (come ad esempio "analisi dello stato di fatto dell'area d'intervento o dell'opera, nel caso di interventi su opere esistenti, integrabili da modelli informativi bi- e tri- dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti"), circostanze che potrebbero far emergere l'esigenza di avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento di attività complesse con utilizzo di strumentazioni non sempre disponibili presso le amministrazioni procedenti».

«In tale contesto, si ritiene dunque che le stazioni appaltanti, specie in tali casi di maggiore complessità, potrebbero scegliere di affidare all'esterno la redazione del Docfap, ove richiesto, in assenza di preclusioni normative».

Attenzione alla successione Docfap, Dip e Pfte

Bisogna, però - mette in guardia l'Anac - rispettare la successione richiesta dal Codice per i vari documenti e progetti. Dunque, essendo il Docfap propedeutico alla redazione del Dip, il quale a sua volta deve essere posto a base di gara per l'affidamento della progettazione del Pfte. Ne consegue che non risulta possibile l'affidamento congiunto del Docfap e del Pfte, con la messa a disposizione in fase di gara del Dip.

Ne consegue che - scrive l'Anac - che «il ricorso all'affidamento esterno deve essere limitato, in prima facie, alla sola fase del Docfap, laddove l'affidamento del primo livello progettuale deve essere necessariamente successivo alla redazione del Dip di esclusiva competenza del Rup».

Come calcolare il compenso

Un altro problema - rileva l'Anac - riguarda le modalità per la determinazione dell'importo a base di gara, giacché l'Allegato I.13, in tema di corrispettivi per la progettazione, non considera il Docfap.

L'Anac esclude che si possa remunerare la redazione del Docfap a vacazione oraria. Secondo l'Anticorruzione, le prestazioni connesse alla redazione del Docfap, presuppongono «lo svolgimento di attività quali, ad esempio, la predisposizione di elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento, delle possibili alternative progettuali, la stima sommaria dei costi, il confronto comparato delle alternative progettuali etc., che non paiono remunerabili a vacazione oraria, in quanto non misurabili in forma meramente temporale».

Per determinare l'importo a base di gara per l'affidamento all'esterno del Docfap - secondo l'Anac - «si deve far riferimento ai criteri di remunerazione previsti nelle tavole allegate al DM 17 giugno 2016, afferenti alle attività propedeutiche alla progettazione».

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